Illegittime le gare per laffidamento del collaudo dei lavori della «Nuvola» di Massimiliano Fuksas del nuovo centro congressi dellEur a Roma; un dirigente pubblico a tempo pieno non può essere affidatario di incarichi di collaudo. E quanto afferma lAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la deliberazione n. 12 del 2 aprile 2008 a seguito di un esposto presentato dallOice, lAssociazione delle società di ingegneria che con una lettera del 1 febbraio scorso avente a oggetto un primo bando di gara (procedura negoziata) per lincarico dì collaudo a una commissione di tre componenti per un compenso pari a 440 mila euro circa per ogni componente, oltre ad altri 423 mila euro per il componente, dei tre, che avrà anche lincarico del collaudo statico. Veniva in particolare evidenziato che erano state eluse le norme di pubblicità previste dal Codice, sia a livello nazionale sia a livello comunitario, che inoltre erano stati assegnati termini eccessivamente ridotti per le offerte (18 giorni) e che risultavano erronee le motivazioni per ladozione della procedura di urgenza. LEnte Eur, committente, aveva motivato la procedura di urgenza sul presupposto della necessità del rispetto dellarticolo 188, comma 1, del dpr n. 554199, che impone la nomina dei collaudatori entro 30 giorni dalla consegna dei lavori (avvenuta il 1 febbraio 2008) e dellimpossibilità di avviare la selezione per i collaudatori prima dellaggiudicazione dei lavori e della predisposizione del progetto esecutivo. Successivamente il committente ha esperito la gara e si è registrata una sola candidatura avanzata da un dirigente pubblico; da ciò la pubblicazione di un nuovo bando di gara per gli altri due incarichi, a procedura ristretta accelerata. LAutorità dichiara illegittima sia la prima sia la seconda gara, eccependo inoltre che un dirigente pubblico possa essere affidatario di un incarico di collaudo. Premesso che il collaudo «rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici» e che in base allarticolo 91, comma 8, del Codice gli incarichi di collaudo «non possono essere affidati con procedure diverse dal Codice stesso», lAutorità contesta limpiego della procedura negoziata con bando in quanto al di fuori dei presupposti di legge (estrema urgenza dovuta a eventi imprevedibili) considerato che il bando di gara ben avrebbe potuto essere pubblicato «a seguito dellaggiudicazione definitiva avvenuta il 5 dicembre 2007», risultando «poco significativa lesigenza di sviluppare il progetto esecutivo con lofferta migliorativa al fine dellaffidamento del collaudo». LAutorità inoltre contesta, per entrambe le gare, leccessiva restrizione del mercato operata con i requisiti di ammissione alla gara nella parte in cui escludevano la possibilità di comprovare lanaloga competenza professionale attraverso attività di progettazione eo direzione lavori. Infine, ed è forse il dato maggiormente rilevante, lorganismo di vigilanza si esprime nel senso dellimpossibilità per un dirigente pubblico di acquisire incarichi di collaudo richiamando una determina del 4 novembre 1999 (la n. 6) che, ancorché dettata per la progettazione, risulta, per lAutorità, ancora valida in ragione della «equiparazione relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi di collaudo a quelli di progettazione». Da ciò discende che soltanto i professionisti liberi o associati, le società di professionisti o di ingegneria e i consorzi stabili fra tali società possono risultare affidatari di collaudi. Infatti, afferma lAutorità, un dirigente pubblico non può essere equiparato a un professionista «persona fisica che autonomamente e in continuità e con assunzione di propri rischi esercita la libera professione». Pertanto, il dipendente pubblico a tempo pieno (come il dirigente che ha risposto al bando di gara) «non può esercitare la professione libera e non può ritenersi soggetto annoverabile tra quelli contemplati dallarticolo 90, comma 1, lettera d), del Codice (liberi professionisti singoli o associati).
ROMA - Collaudo a ostacoli per la Nuvola
LAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha dichiarato illegittime due gare per laffidamento del collaudo dei lavori della Nuvola di Massimiliano Fuksas del nuovo centro congressi dellEur a Roma. La prima gara era stata pubblicata con procedura negoziata, mentre la seconda con procedura ristretta accelerata. LAutorità ha contestato l'esclusione del mercato e la mancata pubblicità delle gare, nonché l'assegnazione della procedura di urgenza.
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