Sono certamente poche le persone che non conoscono la straordinaria bellezza degli isolotti "Li Galli", facenti parte del territorio del Comune di Positano, dichiarati di importante interesse archeologico, ai sensi della legge n. 10891939, con decreto del Ministero per i Beni Culturali del 5 febbraio 1987. Essi, nel 1989, sono stati venduti dagli eredi del famoso coreografo Leonide Massine ad una società estera che, a sua volta, il 5 gennaio 1995, ha ceduto l'intero pacchetto azionario a una società personale le cui quote appartenevano a un noto imprenditore sorrentino. La Giunta Regionale della Campania, a seguito di tale trasferimento, l'11 novembre 2003, ha esercitato, ai sensi degli artt. 59, 60 e 61 D.Lgs.vo n. 4901999, il diritto di prelazione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 19 marzo 2008 n. 1205, ha, però, affermato che, nella specie, non erano configurabili i presupposti per l'esercizio di tale diritto. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali - si legge nella motivazione - sono denunciati al Ministero il quale ha facoltà di acquistarne la titolarità corrispondendo il medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Oggetto del diritto di prelazione è, quindi, il trasferimento della proprietà o della detenzione del bene culturale, ossia l'alienazione del bene stesso. Questa situazione - secondo i giudici amministrativi - non si è verificata in questa circostanza, laddove non vi è stato il trasferimento del bene ma l'alienazione dell'intero pacchetto azionario della società proprietaria del bene culturale; società che, come prima così dopo l'alienazione delle azioni, continua a essere la proprietaria del bene culturale, con l'unica differenza che l'intero suo pacchetto azionario non è più di un soggetto ma di un altro soggetto. La Cassazione ha negato, in tema di prelazione agraria, che la cessione della totalità delle quote o delle azioni possa configurarsi come trasferimento a titolo oneroso del bene immobile costituente il patrimonio sociale e, in tali ipotesi, ha escluso il diritto dell'affittuario coltivatore diretto a esercitare la prelazione in quanto la cessione del pacchetto azionario di una società comporta il subingresso di altri nella qualità di soci, ma non nella titolarità dei beni sociali, che resta alla società. A diverse conclusioni non può pervenirsi in considerazione degli interessi pubblici sottostanti l'esercizio del diritto di prelazione di un bene culturale, mancando il presupposto richiesto dalla legge, cioè, il trasferimento della proprietà o della detenzione del bene culturale.
CAMPANIA - Li Galli, illegittima la prelazione
I "Li Galli" sono un gruppo di isolotti nel territorio del Comune di Positano, dichiarati di interesse archeologico. Nel 1989, sono stati venduti ad una società estera, che nel 1995 ha ceduto l'intero pacchetto azionario a una società personale. La Giunta Regionale della Campania ha esercitato il diritto di prelazione nel 2003, ma il Consiglio di Stato ha negato che ci fossero presupposti per l'esercizio di tale diritto. Il Ministero per i Beni Culturali ha la facoltà di acquistare la titolarità del bene culturale corrispondendo il prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo