Sentenza del Tar annulla il decreto istitutivo del 1998 Secondo i giudici il mancato coinvolgimento dei Comuni rende nulla l'istituzione dell'area protetta. Dopo un percorso giuridico lungo e complesso, una sentenza del Tar spazza via il parco nazionale del Gennargentu, super contestato da popolazioni e Comuni della Barbagia e dell'Ogliastra. Una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, depositata lunedì, recita il requiem definitivo per l'area protetta istituita nel '98 e dà ragione ai sette Comuni che hanno fatto ricorso. Secondo il Tar, che richiama le precedenti conclusioni della Corte costituzionale, tirata in ballo due volte sulla vicenda, l'istituzione del parco nazionale non può prescindere dal coinvolgimento diretto degli enti locali che, invece, è mancato. Conclusione dei giudici: «Si devono intendere recepite ed accolte le pretese sostanziali dei ricorrenti sottese alla domanda di annullamento del decreto del presidente della Repubblica del 1998». Esultano Orgosolo, Baunei, Arzana, Villagrande Strisaili, Seulo, Gairo, Urzulei e i loro legali Paolo ed Eulo Cotza, in prima linea nel rivendicare i diritti degli enti locali a una partecipazione attiva. LA VICENDA. La sentenza del Tar, preceduta da un'udienza pubblica avvenuta il 13 febbraio, è l'atto finale di una vicenda iniziata dieci anni fa. L'istituzione del parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei, adottato con decreto presidenziale del 1998 in base alla legge 394 del 1991, scatena una ribellione diffusa nei paesi coinvolti, contrari alla rigidità dei vincoli. Mentre il fronte antiparco organizza assemblee e manifestazioni di protesta, sette Comuni fanno ricorso al Tar. Motivo: il procedimento istitutivo ha lasciato fuori gli enti locali. «Tutto era stato limitato a semplici riunioni informali nel corso delle quali non è stata acquisita la volontà di aderire al parco», spiega l'avvocato Paolo Cotza. Su questa base inizia un complesso confronto giuridico che ruota attorno a un problema interpretativo posto dalla stessa legge 394, troppo vaga sul ruolo dei Comuni. NORMA CONTESTATA. La norma precisa che l'istituzione di un parco nazionale compete allo Stato, d'intesa con la Regione coinvolta, ma non chiarisce il ruolo degli enti locali, se debbano cioè sottostare a volontà superiori o possano esprimere la propria. Questa incertezza apre un varco giuridico: i sette Comuni contrari all'area protetta sono decisi a dire la loro su una questione che ha grande impatto economico e sociale, mette in crisi usi e abitudini consolidate, impone cambiamenti non graditi. «Col ricorso abbiamo sostenuto che trattandosi di un parco che comporta indisponibilità di territori per le popolazioni che vivono di ciò che quei territori offrono come la pastorizia, la caccia, la legna, gli usi civici, ciascuno dei Comuni avrebbe subito un pregiudizio inammissibile delle potenzialità sociali, economiche e culturali», spiega il legale che ha portato la sua tesi davanti al Tar. BATTAGLIA LEGALE. Il Tribunale amministrativo regionale, proprio per la vaghezza della norma nazionale, rimette gli atti alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legge 394. L'Alta Corte rinvia a sua volta gli atti al Tar chiedendo di riformulare la questione. Nel frattempo, la vicenda arriva al legislatore. La legge finanziaria del 2006, adottata il 23 dicembre 2005, vara una norma: dispone che il parco potrà essere istituito solo con l'adesione dei Comuni coinvolti. Un indiretto riconoscimento alle rivendicazioni dei sette paesi che riprendono la battaglia legale con maggiore fiducia e convinzione. «Il Parlamento ha dato ragione alla nostra tesi», commenta l'avvocato Cotza. A quel punto il Tar si rivolge di nuovo alla Corte costituzionale per chiedere chiarezza sul ruolo dei Comuni alla luce delle disposizioni della Finanziaria. E stavolta l'Alta Corte risponde che in virtù della nuova normativa è da ritenersi assodato il principio della necessaria partecipazione dei Comuni al processo istitutivo di un parco nazionale. Accompagnati da questa riflessione, gli atti tornano al Tar Sardegna. LA DECISIONE. Il 13 febbraio scorso, negli uffici di via Sassari, a Cagliari, si svolge l'udienza pubblica sul parco tanto odiato. È l'ultimo atto prima della decisione, stavolta definitiva. I giudici del Tar il 7 aprile depositano la sentenza che chiude un capitolo lungo e faticoso. Dopo le conclusioni espresse dalla Corte costituzionale la decisione dei giudici amministrativi è ormai scontata. Così, richiamando il principio alla partecipazione riconosciuto dall'Alta Corte ai Comuni interessati, il Tar si fa interprete del no definitivo al parco nazionale del Gennargentu e ne certifica l'atto di morte. Il decreto istitutivo è annullato, l'area protetta sepolta. «È una decisione molto importante anche per il futuro», sottolinea l'avvocato Cotza. «L'istituzione di un parco nazionale non potrà non tener conto di un principio che viene riconosciuto dalla sentenza, cioè il coinvolgimento degli enti locali».
SARDEGNA - Requiem sul parco del Gennargentu
La sentenza del Tar annulla il decreto istitutivo del 1998 per l'istituzione del parco nazionale del Gennargentu. I sette Comuni della Barbagia e dell'Ogliastra, che avevano fatto ricorso, hanno ottenuto la sentenza che conferma il principio della necessaria partecipazione dei Comuni al processo istitutivo di un parco nazionale. La sentenza del Tar chiude un capitolo lungo e faticoso della vicenda, che ha coinvolto la Corte costituzionale e il legislatore. L'istituzione del parco nazionale è stata annullata, l'area protetta è stata sepolta.
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