A distanza di sei anni dalla sua istituzione, potrebbe essere la magistratura ad attuare la famigerata «vicedirigenza» nel pubblico impiego. Rischia, infatti, di innescare un effetto a valanga la sentenza con la quale ù tribunale di Roma, il 7 marzo scorso, ha riconosciuto le ragioni di 82 funzionari dell'area C del ministero dei Beni culturali, che chiedevano l'inserimento - avendo maturato i requisiti - nella nuova area contrattuale prevista dalla legge 14502 sul riordino della dirigenza statale, fino a ora rimasta lettera morta. La norma che istituisce la vicedirigenza, aggiungendo l'articolo 17 bis al Testo unico sul pubblico impiego (il decreto legislativo 16501), ne regolamenta le condizioni per l'accesso: personale appartenente alle posizioni C2 e C3, laureato, con almeno cinque anni di anzianità (ex qualifiche Vili e IX). E ne prevede anche le funzioni, legate all'attuazione di progetti di direzione e coordinamento degli uffici e alla gestione del personale, su delega dei dirigenti. Una definizione ampia che ricomprende circa 3omila soggetti nei ministeri e negli altri enti pubblici, a cui è di fatto estensibile, (a stabilire il criterio di equivalenza doveva essere un decreto della Funzione pubblica e dell'Economia). Mentre ne rinvia la concreta attuazione alla contrattazione collettiva di comparto. Superata l'ultima scadenza contrattuale prevista per il re-cepimento (2006-09), il tribunale di Roma, però, ha accolto il ricorso dei funzionari del complesso monumentale di San Michele a Ripa, attribuendo alla legge un valore immediatamente precettivo, e riconoscendo un diritto soggettivo all'attribuzione della qualifica di vicedirigente in capo al personale che ha maturato i requisiti. Ha rigettato, invece, tutti i rilievi sollevati dal ministero e dell'Aran in merito alla competenza esclusiva de] sindacato sulla materia all'obbligo del rispetto delle dotazioni organiche e delle procedure selettive (col rischio di un passaggio in blocco di personale non qualificato) e da ultimo sull'irrilevan-za delle mansioni superiori ai fini dell'inquadramento. I giudici di Piazzale Clodio, rifacendosi a una sentenza della Cassazione (1882905) secondo cui «l'efficacia derogatoria riconosciuta al contratte collettivo rispetto alla legge, presuppone che la legge non investa la parte collettiva del compito della propria attuazione», come invece avviene nel caso di specie, hanno ritenuto la norma non derogabile neppure dalle parti. E, dunque, aggirato il rischio della lesione dell'autonomia contrattuale, hanno concluso che sia «lo stesso organo giudicante ad attribuire la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi prescritti e ciò in modo analogo a quanto viene rilevato nel lavoro privato per la qualifica di quadro, avendo la norma in parola carattere inderogabile». Riconoscendo, così, a tutti i ricorrenti un danno dovuto all'inerzia dell'amministrazione, da liquidare, in via equitativa, nella misura di 15mnila euro ciascuno, tenuto conto sia della normale dinamica contrattuale sia della lesione delle legittime aspirazioni di carriera.