L'autorizzazione paesaggistica "a sanatoria" per regolarizzare abusi commessi su beni tutelati è ammissibile se il privato assume oneri per migliorare le infrastrutture pubbliche e s'impegna a svolgere l'attività produttiva secondo criteri di sensibilità ambientale. In questi casi è possibile derogare alla disciplina in vigore che invece limita la possibilità di emanare un'autorizzazione paesaggistica postuma solo in casi marginali: l'assenza di nuove superfìci utili o volumi, l'utilizzazione di materiali in difformità o l'esecuzione di interventi di manutenzione. Questo il principio espresso dal Tar Brescia nella sentenza 3172008, decidendo il contrasto tra il proprietario di uno stabilimento produttivo e un amministrazione comunale. Il Comune quindi non può negare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria solo perché si tratta di opere non autorizzate in via preventiva, ma deve sempre vagliare la possibilità di raggiungere, con il coinvolgimento del privato, una tutela dei valori ambientali più ampia di quella derivante dalla semplice remissione in pristino. Nel caso affrontato dal Tar il privato aveva realizzato abusivamente un ampliamento di un capannone industriale pari a 350 metri quadrati. Per una superficie di circa 50 metri le opere ricadevano in una zona sottoposta a vincolo ambientale (fascia di rispetto fluviale di 150 metri, articolo 146, comma i, lettera e, Dlgs 4204). Il privato, dopo aver presentato istanza di sanatoria (articolo 36, Dpr 38001), ha stipulato una convenzione con l'amministrazione obbligandosi a realizzare opere di pavimentazione e illuminazione di un tratto stradale, nonché a migliorare l'impatto ambientale dell'insediamento produttivo. Il Comune, accertata la conformità urbanistico-edilizia di tutte le opqre abusive, ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria solo per le opere fuori dalla fascia di rispetto fluviale e ha ordinato la demolizione per quelle ricadenti nella fascia, esclusivamente sul presupposto dell'impossibilità di concedere un'auto-rizzazione paesistica in sanatoria (articolo 167, Dlgs 4204). Il Tar, considerando illegittimo l'ordine di abbattere opere ritenute dalla stessa amministrazione non in contrasto con i valori paesaggistici, ha annullato l'ordine di demolizione e chiesto all'amministrazione di completare il procedimento di sanatoria per tutte le opere. La normativa sull'autorizzazione paesistica esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente assentite, con l'eccezione di alcune ipotesi marginali (articolo 167, Dlgs 42004). La conseguenza è che frequentemente si verifica uno scollamento tra la situazione urbanistico-edilizia (che ammette la sanatoria mediante la verifica di conformità dell'articolo 36, Dpr 38001) e la situazione ambientale (dove la mancanza di autorizzazione paesistica preventiva sembrerebbe precludere inevitabilmente la sanatoria). Secondo il Tar, laregola generale può essere derogata quando dall'attività edilizia oggetto di sanatoria derivi (in via convenzionale, per atto unilaterale d'obbligo e così via) un vantaggio ambientale più ampio di quello derivante dalla mera remissione in pristino dei luoghi (miglioramento delle infrastnitture pubbliche, svolgimento di attività produttive secondo criteri di sensibilità ambientale, miglioramento degli standard urbanistici eccetera). In questi casi l'amministrazione ottiene infatti una tutela delle fragilità ambientali che non potrebbe ottenere con gli strumenti ordinari.