ROMA La tutela del paesaggio ritorna a essere soprattutto affare di Stato. Il parere del soprintendente diventa, infatti, vincolante per le autorizzazioni paesaggistiche, così come per il colore da dare alle facciate degli edifici che si trovano in zone protette o per linstallazione di cartelloni in ambienti da salvaguardare. Finora, invece, lultima parola spettava alle Regioni. Si amplia, inoltre, la nozione di bellezza naturale, inglobandovi anche gli alberi monumentali. Di converso, viene costituita presso il ministero dei Beni culturali una struttura ad hoc che dovrà occuparsi dellabbattimento degli ecomostri o comunque di far sparire dal paesaggio le tracce di deturpazione. Struttura che potrà contare su 15 milioni allanno stanziati dallultima Finanziaria. Sono gli effetti delle correzioni al Codice dei beni culturali (Dlgs 42 del 2004) approvate ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri e per le quali manca ora solo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». La riforma - ultimo atto del ministro, nonché vicepremier, Francesco Rutelli - ha portata più ampia, perché oltre alle norme sul paesaggio tocca anche la parte prima del Codice, quella dedicata ai beni culturali in senso stretto. Il lifting riguarda, infatti, pure la materia della circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale: si è proceduto a coordinare le disposizioni interne con quelle comunitarie e con gli accordi internazionali. In particolare, viene specificato che i beni di interesse storico e artistico non sono assimilabili, ai fini della circolazione internazionale, a merci. Altri interventi hanno interessato gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli archivi, nonché la disciplina delle dismissioni o delle concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale. Modificazioni dettate dallesigenza di rendere più chiara la normativa e di chiudere eventuali spazi a interventi speculativi sul patrimonio. Ma è certamente la parte sul paesaggio quella che riveste maggior peso, anche perché ha dovuto sopportare unbraccio di ferro con le regioni, forti delle competenze riconosciutegli dal Titolo V riformato della costituzione. Il ministero, però, ha avuto dalla sua la Consulta, che con la sentenza 367 del 2007 ha ridato allo Stato un ruolo di centralità nella difesa del territorio. Ecco perché - nonostante la resistenza delle regioni - è stato possibile riscrivere larticolo 131 del Codice sulla nozione di "paesaggio", dove espressamente si parla di «potestà esclusiva dello Stato» sulla tutela del paesaggio, potestà che limita i poteri regionali sul territorio. Positive le reazioni alla riforma. Oltre a Rutelli («sono felice di aver contribuito a dare ordine al paesaggio») anche il ministro delle Politiche agricole, Paolo De Castro, e quello dellAmbiente, Alfonso Pecoraro Scanio, hanno apprezzato le modifiche. «Estrema soddisfazione» è stata espressa dal Fondo dellambiente italiano (Fai). «Da oggi la (sopravvissuta!) bellezza del paesaggio italiano - ha affermato Giulia Maria Mozzoni Crespi, presidente del Fai - guarda al futuro con maggiore serenità». La pianificazione resta decentrata. Il Codice. Non è la prima volta che il Codice dei beni culturali (Dlgs 42 del 2004) viene ritoccato. Il primo è proprio in materia di paesaggio intervento cè stato appena otto mesi dopo lentrata in vigore, avvenuta il 1 maggio 2004. La riforma. Quella approvata ieri riguarda due parti del Codice: la prima (in realtà è la seconda, perché la prima parte dei Codice è riservata alle disposizioni generali) sui beni culturali e la terza relativa al paesaggio. Le modifiche sono contenute in due distinti decreti legislativi che, dopo essere stati preliminarmente approvati dal Governo a fine gennaio e aver ricevuto il parere positivo (seppure con osservazioni) di Camera e Senato, ieri sono ritornati a Palazzo Chigi per itvia libera definitivo. I beni culturali. Le modifiche riguardano le norme sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale: viene specificato che non sono assimilabili a merci e si coordina la normativa italiana con quella comunitaria e congli accordi internazionali Altri interventi hanno riguardato gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che sono titolari di patrimoni culturali (si applicano le disposizioni di tutela), gli archivi (è stata resa più chiara la normativa), le dismissionidi immobili pubblici di rilevanza culturale (nuovi vincoli per evitarne la dispersione). Il paesaggio. La pianificazione paesaggistica resta strumento prioritario di salvaguardia del territorio. La predisposizione dei piano e competenza delle regioni, ma la partecipazione del ministero dei Beni culturali è obbligatoria. In caso di interventi su zone protette, il parere del soprintendente è vincolante (da vincolante diventa solo obbligatorio se il ministero ha già appurato la rispondenza degli strumenti urbanistici regionali alle norme sulla tutela del paesaggio). Il soprintendente deve esprimere il parere in 45 giorni.
CODICE - Il paesaggio ritorna allo Stato
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva la riforma del Codice dei beni culturali, che include modifiche alla normativa sulla tutela del paesaggio. La riforma aumenta l'importanza dello Stato nella tutela del paesaggio, rendendo il parere del soprintendente vincolante per le autorizzazioni paesaggistiche. La pianificazione paesaggistica resta strumento prioritario di salvaguardia del territorio, ma la partecipazione del ministero dei Beni culturali è obbligatoria. La riforma include anche modifiche alla normativa sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale e alla disciplina delle dismissioni o delle concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale.
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