Non si muova foglia che lo stato non voglia. La competenza in fatto di tutela del paesaggio spetta esclusivamente all'amministrazione centrale. Questo potere prevale sulla funzione regionale di governo del territorio. La regione, però, potrà attivare una sorta di valvola di salvaguardia in fatto di imposizione dei vincoli paesaggistici. In sostanza, se oggi questo potere è esercitato dallo stato centrale in maniera del tutto autonoma, domani il suo esercizio dovrà essere assoggettato al parere della regione interessata. E sotto l'ombrello normativo che tutela i beni paesaggistici ci saranno anche gli alberi monumentali, affiancati con pari rango agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico, per bellezza o singolarità geologica. Sul fronte beni culturali, invece, il compito di tutelarli viene esteso anche agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che li abbiano in loro possesso, perché anche i beni di loro proprietà che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico, saranno considerati beni culturali soggetti a tutela dello stato. Di più: per una loro eventuale alienazione l'ente ecclesiastico dovrà prima incassare il placet dello stato. Infine, ma non per importanza, non sarà possibile riprodurre gratis su carta o su Internet le immagini di beni culturali a fini non commerciali. Sono queste alcune delle novità che emergono dall'analisi dei due dlgs di riforma del codice dei beni culturali e ambientali (dlgs n. 422004), sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri. Due provvedimenti che, in sede di emanazione da parte del governo, potrebbero confluire in uno solo. Beni ambientali. Come detto la novità più rilevante in fatto di difesa dell'ambiente riguarda il ritorno definitivo, in capo allo stato centrale, del potere di tutela del paesaggio. Che prevale sulle funzioni attribuite alle regioni di governo del territorio. I beni paesaggistici, col nuovo dlgs, acquistano rilevanza in quanto «tratti di un paesaggio di spiccata valenza identitaria per l'intera comunità nazionale». Le regioni, da parte loro, avrebbero voluto circoscrivere ai soli "beni paesaggistici" il principio della gerarchia tra potere statale di regolazione del paesaggio e potere regionale di governo del territorio. Ma ciò non è stato possibile, perché in netto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 3672007 e con la Convenzione europea del paesaggio. Anche se una sorta di clausola, in fatto di tutela paesaggistica, le regioni l'hanno incassata. Infatti, se fino ad oggi allo stato centrale spetta il potere, del tutto esclusivo, di imporre vincoli paesaggistici (ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del dpr n. 6161977), da domani, varato il nuovo dlgs in materia, una simile decisione non potrà essere assunta se non previo parere della regione interessata. E tutti i dubbi di incostituzionalità emersi finora a riguardo sono stati superati con l'affermazione di un semplice principio: i rapporti tra stato e regioni in materia di tutela del paesaggio devono essere improntati alla leale collaborazione. Punto. Ma non finisce qui. Altra novità toccherà il rilascio semplificato dell'autorizzazione per gli interventi di lieve entità; a riguardo, spiega il dlgs, bisogna attendere il varo di un nuovo regolamento ministeriale, che avrà il compito di chiarire cosa si intenda per intervento di lieve entità e di alleggerire il carico di lavoro degli uffici statali e comunali, accelerando la risposta delle istituzioni alle istanze dei privati. Beni culturali. Niente libera riproduzione sul web o su carta di immagini relative ai beni culturali. Anche se la pubblicazione non ha scopo commerciale. Nonostante questa possibilità abbia incassato i pareri favorevoli delle commissioni di Camera e Senato (si veda ItaliaOggi del 632008), immagini come le opere conservate nei musei non saranno riproducibili gratuitamente. E questo per due motivi. Primo: una simile misura non è coerente con la mission che il dlgs di riforma si propone; in sostanza, è fuori dall'ambito di esercizio della delega. Secondo: la proposta, sottraendo ad autorizzazione ogni forma di riproduzione dei beni culturali, incide sugli attuali strumenti di tutela, in contrasto con la legge delega (comma 2, lett. d, art. 10 della legge 1372002) e, soprattutto, riduce le entrate dello stato. Passando ad altro, il dlgs riconosce i beni culturali degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti come sottoposti a tutela dell'ordinamento italiano. E impone agli stessi enti il dovere di preservarli. Questo però non cancella il vincolo per gli stessi enti di chiedere all'amministrazione centrale dello stato un'autorizzazione preventiva in caso di ima loro vendita.