L'introduzione del silenzio-assenso per la vendita dei beni di interesse storico artistico nell'art. 27 della Finanziaria farà saltare l'ultima barriera a difesa dei beni culturali. Introduce infatti il concetto che tale vendita può essere fatta, mentre sinora le leggi di tutela muovevano proprio da questo punto incontrovertibile, per via della ferma coscienza che di questi beni noi non siamo né i padroni né i gestori ma solo i temporanei custodi e come tali possiamo solo tramandare e non alienare. Perché si conservino in questa nostra città di Roma per di lei maggior lustro i migliori avanzi di ogni sorta di antichità papa Clemente XIV nel 700 bloccò con una legge la vendita che si tentava della collezione Mattei, la comprò e ci costruì attorno un museo (i Capitolini) finanziando l'intera operazione con i proventi del Lotto. Ora c'è caso che i proventi di queste vendite, comunque modesti (tranne che per la società di intermediazione con sede in Olanda) e sproporzionati al vulnus che infliggono alla nostra storia, serviranno proprio per finanziare il gioco del Lotto in crisi o, meglio, per ripianare i debiti dei presidenti delle società di calcio, dato che in fin dei conti è lo stesso ministero. Casomai, se necessità c'era di razionalizzare il carico economico dello Stato, si poteva percorrere la strada inversa, chiedendo alle Soprintendenze con competenze territoriali di segnalare situazioni nelle quali il vincolo poteva ragionevolmente essere rimosso vuoi perché apposto in particolari contingenze vuoi perché non più significativo, e con apposito e circoscritto decreto propone l'alienazione. Ma tutto questo richiedeva una situazione di reciproca fiducia, di dignità dei ruoli e di rispetto delle regole che questa sortita legislativa certo non ha manifestato.