II Testo unico dei beni culturali è di quattro anni fa: un lavoro di assemblaggio e sistemazione dell'ampia normativa in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Ora si va oltre, almeno secondo le intenzioni del ministro Giuliano Urbani. Arriva, infatti, il Codice dei beni culturali. Un poderoso documento che tiene conto della riforma del Titolo V della Costituzione, la quale affida la tutela in via esclusiva allo Stato, mentre la valorizzazione diventa materia di legislazione concorrente. Ma nel Codice, che per ora ha superato l'esame preliminare di Palazzo Chigi ma ha anche incassato il "no" dei presidenti delle Regioni, ci sono anche altre novità. Ad iniziare dai crite-ri per individuare la parte del patrimonio che può essere messa in vendita. Disposizioni, queste, che però sono già state anticipate nel decretone collegato alla Finanziaria (si veda l'articolo a pagina 2). La valorizzazione. Non si può prescindere dal nuovo assetto costituzionale. Viene individuata come valorizzazione ogni attività che possa favorire, anche economicamente, la fruizione pubblica, la conoscenza, il recupero, la riqualificazione e la conservazione dei beni culturali. La valorizzazione è competenza, di regola, dei soggetti pubblici. Ma non solo. Anche i privati possono farsi avanti. È, infatti, prevista la possibilità di esternalizzare i servizi, cioè di chiamare in causa fondazioni, società, consorzi, in cui però la presenza della quota pubblica rimanga prevalente. Altrimenti i servizi possono essere affidati in concessione a soggetti privati. La valorizzazione effettuata dai privati si configura come socialmente utile e ne viene riconosciuta la finalità di attività sociale. È, inoltre, previsto il sostegno pubblico alle attività e alle strutture di valorizzazione di beni privati, in modo da assicurare la fruizione di quel patrimonio al più vasto pubblico possibile, Stato e Regioni. Il Codice prende atto della divisione di competenze operata dalla riforma costituzionale, ma le intenzioni sono quelle di tradurle in pratica con flessibilità. Così, anche sul versante della tutela, riservato allo Stato, vengono chiamate all'appello le Regioni e gli enti locali. Nel senso che il ministero rimane il titolare della tutela, ma l'esercizio della competenza può anche essere conferito in prima battuta alle regioni e, in via subordinata, agli enti locali. Per quanto riguarda la valorizzazione, questa viene distinta dalla fruizione e si prevede che Stato, regioni ed enti locali agiscano sulla base di programmi concordati, in modo da realizzare un programma integrato. Interventi sui beni culturali, Oggi ogni intervento sul patrimonio artistico è soggetto a una doppia autorizzazione: quella ministeriale e quella della soprintendenza. 11 Codice individua gli interventi che possono essere effettuati su un bene culturale e semplifica la procedura per il via libera: a seconda del tipo di intervento l'autorizzazione dovrà provenire dal ministero o dal soprintendente. H prestito delle opere. Se un museo statale riceve in prestito un bene artistico di proprietà privata può utilizzare lo strumento del comodato, che è preferibile a quello del deposito. Per i proprie-tari dell'opera c'è il vantaggio di essere sollevati per almeno cinque anni (rinnovabili anche tacitamente) da qualsiasi onere di custodia e restauro del bene, il quale è anche coperto da assicurazione, con costi a carico del ministero. Circolazione dei beni. Sono definiti i criteri per individuare le opere che non possono "viaggiare" all'estero: in generale tutti i beni, privati e pubblici, vincolati, cioè ritenuti di particolare interesse culturale. A questi si aggiungono, in via preventiva e in attesa di verificarne l'interesse culturale, tutte le opere di autore non vivente e la cui esecuzione risalga a più di 50 anni. Di queste due categorie di beni può essere consentita l'uscita per un periodo limitato, munendosi dell'attestato di circolazione temporanea. Ci sono, infine, le opere che possono liberamente lasciare l'Italia: sono quelle prodotte da autori viventi e la cui realizzazione abbia meno di 50 anni. Paesaggio. I beni paesaggistici sono considerati parte del patrimonio culturale. Viene definita "paesaggio" la parte omogenea del territorio caratterizzata dalle interrelazioni tra storia umana e natura.