Quella minaccia sull' archivio centrale Quella minaccia sull' archivio centrale L' accesso alle carte deciso dal premier L' accesso alle carte deciso dal premier Introdurre nei testi legislativi che trattano di tutt' altri argomenti emendamenti di poche parole ma di grande portata fa parte non solo del crescente scadimento della tecnica legislativa, ma anche del suo deliberato uso come strumento di governo. L' operazione tanto meglio riesce quanto più il testo emendato è farraginoso e caotico e consiste per di più nella conversione di un decreto legge le cui disposizioni ben poco avevano del carattere di urgenza indispensabile per emanarlo. Si raggiunge la perfezione quando il tutto avviene nelle settimane di agosto. Questi caratteri sono presenti nella legge di conversione, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 30 luglio 2005, del decreto legge «recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l' attuazione della direttiva 200053CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l' esercizio di deleghe legislative». A questo titolo già ridicolmente eterogeneo segue un' accozzaglia di svariatissime norme. Fra queste, c' è quella che aggiunge un comma 3 bis all' art. 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004) e recita: «La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l' archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri». Il comma è ricalcato sui tre che nel codice lo precedono e che riguardano la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati e il Senato, la Corte Costituzionale: tutti organi costituzionali, rispetto ai quali si può certo discutere il privilegio loro concesso. Ma - e questo è il primo rilievo di carattere costituzionale e politico che va fatto - la Presidenza del Consiglio non è organo costituzionale. Cosicché è lecito il sospetto che si sia voluto introdurre surrettiziamente - un precedente da sfruttare a tempo debito - il nefasto principio del semi-presidenzialismo. Questa ipotesi è suffragata dal fatto che poteri tanto ampi come quelli ora riconosciuti al Presidente del Consiglio sono dall' art. 42 del codice attribuiti solo alla Presidenza della Repubblica. Per la Camera, il Senato e la Corte Costituzionale l' art. 42 si limita a stabilire che essi conservano i propri atti secondo le proprie norme interne: non fa cenno a una autonomia normativa in merito alla consultazione e all' accesso, materie estremamente delicate per le quali è implicito che valgano le norme generali, frutto di una complessa e raffinata elaborazione, cui la comparsa delle norme sulla privacy ha apportato un sostanzioso contributo. Al Presidente del Consiglio viene dunque attribuito il potere di sciogliere e di legare, e lo si erige ad arbitro e custode degli arcana imperii. Si torna così ai tempi dei sovrani assoluti di antico regime, quando solo gli storici di corte avevano accesso ai segreti del principe. I principi che da almeno due secoli reggono in tutti i paesi civili la organizzazione dei pubblici archivi vengono in tal modo stravolti. I cittadini, che in un paese democratico hanno tutti pari diritto di accedere ai pubblici archivi, perderanno così la certezza del diritto e, se vorranno consultare l' archivio storico della Presidenza del Consiglio saranno ridotti a postulanti. In un articolo comparso il 5 agosto sul Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia ha denunciato con forza il vulnus che in questo modo viene inferto al modo stesso in cui un popolo costruisce istituzioni atte a garantire un corretto rapporto con il proprio passato. Gli archivi hanno una posizione centrale in questo quadro; e ben lo sanno gli studiosi di storia, che saranno i più immediatamente colpiti dal nuovo aberrante provvedimento. Esiste a Roma l' Archivio centrale dello Stato, già Archivio del Regno, cui la legislazione postunitaria attribuì la funzione di conservare i documenti degli organi della amministrazione centrale del nuovo Stato, non più necessari al normale svolgimento del servizio, e destinati a costituire, accanto alle biblioteche, ai musei, ai monumenti, i supporti di quella che una volta si chiamava storia patria. Si volle allora un unico Archivio centrale come chiara manifestazione della raggiunta unità del paese (rimarranno fuori, per vischiosità degli antichi regimi, solo le carte militari e quelle della politica estera). L' Archivio centrale è divenuto così, proprio per essere posto al centro della pubblica amministrazione unitariamente considerata, un' istituzione fondamentale per la storia dell' Italia unita fino ai nostri giorni. Lo sanno bene gli studiosi della storia d' Italia in età liberale, fascista e repubblicana. Smembrare una istituzione di così alto valore sostanziale e simbolico può far piacere ai rozzi leghisti che siedono nel governo, ma per la comune coscienza e per gli studi storici è un vero affronto. E' opportuno richiamare l' attenzione su alcune prevedibili conseguenze dell' infausto provvedimento. E' canone fondamentale della tenuta degli archivi il rispetto della unità dei fondi. Sarà facile invocare questo principio per applicare retroattivamente la nuova norma e così trasferire dall' Archivio centrale al nuovo archivio tutte le carte della Presidenza del Consiglio dall' Unità in poi, il cui ordine di grandezza si aggira attorno ai novemila contenitori. Si consideri inoltre che fino a Mussolini la carica di Presidente del Consiglio ha sempre coinciso con quella di ministro dell' Interno, cosicché la distinzione fra i due sedimenti archivistici potrà essere interpretata in modo restrittivo, e la Presidenza potrà tirarsi dietro il ministero per eccellenza politico, le cui carte costituiscono uno dei pilastri dell' Archivio centrale. Si aggiunga ancora che presso questo Archivio sono custodite le carte di insigni Presidenti del Consiglio, da Ricasoli, Depretis e Crispi a Giolitti, fino a Ferruccio Parri e ad Aldo Moro. Gli studiosi sanno bene che queste carte sono un insieme di documenti pubblici e di documenti privati; saranno anch' esse estirpate dall' Archivio centrale, dove sono state consultate da generazioni di ricercatori, e prenderanno la via del nuovo archivio? La valanga può ingigantirsi cammin facendo e non travolgerà solo la corporazione degli storici, ma tutti i cittadini. Introdurre nei testi legislativi che trattano di tutt' altri argomenti emendamenti di poche parole ma di grande portata fa parte non solo del crescente scadimento della tecnica legislativa, ma anche del suo deliberato uso come strumento di governo. L' operazione tanto meglio riesce quanto più il testo emendato è farraginoso e caotico e consiste per di più nella conversione di un decreto legge le cui disposizioni ben poco avevano del carattere di urgenza indispensabile per emanarlo. Si raggiunge la perfezione quando il tutto avviene nelle settimane di agosto. Questi caratteri sono presenti nella legge di conversione, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 30 luglio 2005, del decreto legge «recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l' attuazione della direttiva 200053CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l' esercizio di deleghe legislative». A questo titolo già ridicolmente eterogeneo segue un' accozzaglia di svariatissime norme. Fra queste, c' è quella che aggiunge un comma 3 bis all' art. 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004) e recita: «La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l' archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri». Il comma è ricalcato sui tre che nel codice lo precedono e che riguardano la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati e il Senato, la Corte Costituzionale: tutti organi costituzionali, rispetto ai quali si può certo discutere il privilegio loro concesso. Ma - e questo è il primo rilievo di carattere costituzionale e politico che va fatto - la Presidenza del Consiglio non è organo costituzionale. Cosicché è lecito il sospetto che si sia voluto introdurre surrettiziamente - un precedente da sfruttare a tempo debito - il nefasto principio del semi-presidenzialismo. Questa ipotesi è suffragata dal fatto che poteri tanto ampi come quelli ora riconosciuti al Presidente del Consiglio sono dall' art. 42 del codice attribuiti solo alla Presidenza della Repubblica. Per la Camera, il Senato e la Corte Costituzionale l' art. 42 si limita a stabilire che essi conservano i propri atti secondo le proprie norme interne: non fa cenno a una autonomia normativa in merito alla consultazione e all' accesso, materie estremamente delicate per le quali è implicito che valgano le norme generali, frutto di una complessa e raffinata elaborazione, cui la comparsa delle norme sulla privacy ha apportato un sostanzioso contributo. Al Presidente del Consiglio viene dunque attribuito il potere di sciogliere e di legare, e lo si erige ad arbitro e custode degli arcana imperii. Si torna così ai tempi dei sovrani assoluti di antico regime, quando solo gli storici di corte avevano accesso ai segreti del principe. I principi che da almeno due secoli reggono in tutti i paesi civili la organizzazione dei pubblici archivi vengono in tal modo stravolti. I cittadini, che in un paese democratico hanno tutti pari diritto di accedere ai pubblici archivi, perderanno così la certezza del diritto e, se vorranno consultare l' archivio storico della Presidenza del Consiglio saranno ridotti a postulanti. In un articolo comparso il 5 agosto sul Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia ha denunciato con forza il vulnus che in questo modo viene inferto al modo stesso in cui un popolo costruisce istituzioni atte a garantire un corretto rapporto con il proprio passato. Gli archivi hanno una posizione centrale in questo quadro; e ben lo sanno gli studiosi di storia, che saranno i più immediatamente colpiti dal nuovo aberrante provvedimento. Esiste a Roma l' Archivio centrale dello Stato, già Archivio del Regno, cui la legislazione postunitaria attribuì la funzione di conservare i documenti degli organi della amministrazione centrale del nuovo Stato, non più necessari al normale svolgimento del servizio, e destinati a costituire, accanto alle biblioteche, ai musei, ai monumenti, i supporti di quella che una volta si chiamava storia patria. Si volle allora un unico Archivio centrale come chiara manifestazione della raggiunta unità del paese (rimarranno fuori, per vischiosità degli antichi regimi, solo le carte militari e quelle della politica estera). L' Archivio centrale è divenuto così, proprio per essere posto al centro della pubblica amministrazione unitariamente considerata, un' istituzione fondamentale per la storia dell' Italia unita fino ai nostri giorni. Lo sanno bene gli studiosi della storia d' Italia in età liberale, fascista e repubblicana. Smembrare una istituzione di così alto valore sostanziale e simbolico può far piacere ai rozzi leghisti che siedono nel governo, ma per la comune coscienza e per gli studi storici è un vero affronto. E' opportuno richiamare l' attenzione su alcune prevedibili conseguenze dell' infausto provvedimento. E' canone fondamentale della tenuta degli archivi il rispetto della unità dei fondi. Sarà facile invocare questo principio per applicare retroattivamente la nuova norma e così trasferire dall' Archivio centrale al nuovo archivio tutte le carte della Presidenza del Consiglio dall' Unità in poi, il cui ordine di grandezza si aggira attorno ai novemila contenitori. Si consideri inoltre che fino a Mussolini la carica di Presidente del Consiglio ha sempre coinciso con quella di ministro dell' Interno, cosicché la distinzione fra i due sedimenti archivistici potrà essere interpretata in modo restrittivo, e la Presidenza potrà tirarsi dietro il ministero per eccellenza politico, le cui carte costituiscono uno dei pilastri dell' Archivio centrale. Si aggiunga ancora che presso questo Archivio sono custodite le carte di insigni Presidenti del Consiglio, da Ricasoli, Depretis e Crispi a Giolitti, fino a Ferruccio Parri e ad Aldo Moro. Gli studiosi sanno bene che queste carte sono un insieme di documenti pubblici e di documenti privati; saranno anch' esse estirpate dall' Archivio centrale, dove sono state consultate da generazioni di ricercatori, e prenderanno la via del nuovo archivio? La valanga può ingigantirsi cammin facendo e non travolgerà solo la corporazione degli storici, ma tutti i cittadini.
la Repubblica
26 Agosto 2005
✓ Entità verificate
Il nuovo custode della memoria il GOVERNO e la legge sui poteri archivistici di Palazzo Chigi
CL
Claudio Pavone
la Repubblica
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo
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