Regioni insieme ai ministeri competenti per la pianificazione paesaggistica. Comuni delegati a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche. Le novità sono contenute nei due schemi di decreto legislativo con le disposizioni correttive e integrative al codice dei beni culturali e del paesaggio licenziati ieri dal preconsiglio per andare al consiglio dei ministri in programma domani, salvo crisi di governo. La riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio risale al 2004 con il dlgs 4204, per il quale è stato previsto un periodo di due anni di prova per integrare e modificare il testo sulla base delle verifiche sulla sua attuazione in parte già avvenuta nel 2006 con il dlgs 1562006 per i beni culturali e con il dlgs 1572006 per il paesaggio. Il correttivo licenziato ieri dal preconsiglio per i beni culturali dunque si preoccupa di effettuare ulteriori correzioni alla luce degli accordi internazionali, della necessità di riconsiderare la tutela dei beni archivistici e definire una tutela più stringente di salvaguardia del patrimonio culturale e infine di prevedere lestensione del patrimonio culturale di proprietà degli enti ecclesiastici. Ma le novità riguardano anche il paesaggio. La bozza di decreto legislativo sempre approvata ieri introduce delle modifiche significative soprattutto per la pianificazione paesistica. Se rimane alle regioni il compito di definire i compiti generali dei piani paesaggistici, la loro redazione dovrà avvenire «per la parte avente ad oggetto i beni paesaggistici in senso proprio» insieme tra ministero e regione di volta in volta competente. Inoltre viene statuito lobbligo per ministero e regioni di provvedere allintegrazione dei vincoli paesaggistici già emanati corredandoli della disciplina duso delle aree sottoposte a tutela con «la regolamentazione puntuale e specifica delle trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici espressi dalle medesime». A cambiare è anche il regime delle autorizzazioni paesaggistiche: viene esteso il parere vincolante del sopraintendente a tutti gli interventi progettati in aree sottoposte a tutela per il loro interesse paesaggistico, sia con appositi provvedimenti sia dalla legge. Mutano anche i limiti alla delegabilità da parte della regione della funzione di autorizzazione paesaggistica: potranno essere competenti non solo le province e le strutture sovracomunali ma anche i comuni stessi «purché sussistano condizioni organizzative tali da poter assicurare la specificità della cura del paesaggio rispetto ad altri interessi pubblici relativi al governo del territorio». È stato ridisegnato anche il procedimento di autorizzazione. Alla regione e agli enti locali delegati è stata affidata la funzione di verifica preliminare in esito alla quale la documentazione presentata dagli interessati, quando lintervento riguardi i beni paesaggistici, è trasmessa al soprintendente competente per un parere vincolante. Se il parere non arriva entro 45 giorni, lamministrazione competente al rilascio dellautorizzazione indica una conferenza di servizi alla quale il soprintendente partecipa. In ogni caso entro 60 giorni dalla domanda, lamministrazione provvede allautorizzazione. Infine torna al ministero la competenza in materia di rilascio di autorizzazione di coltivazione di cave e torbiere. Le novità in pillole. La redazione dei piani paesaggistici è demandata alle regioni, ma per la parte che riguarda i beni paesaggistici in senso proprio è effettuata congiuntamente dal ministero e dalla regione di volta in volta competente. Le funzioni di autorizzazioni paesaggistiche possono essere delegate dalla regione oltre che alle province ovvero agli ambiti sovracomunali anche ai comuni purchè sussistano condizioni organizzative da verificare caso per caso tali da poter assicurare la specificità della cura del paesaggio rispetto ad altri interessi pubblici relativi al governo del territorio. Viene modificata anche il procedimento di autorizzazione paesaggistica. Torna al ministero il potere di rilasciare autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere.