L'importanza per il nostro Paese di far parte dell'Unione Europea si rivela in tutta la sua importanza ogni qualvolta viene elevata una censura da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, giacchè la nostra Corte costituzionale è costretta ad intervenire per ristabilire una legalità violata. E' questo il caso invero clamoroso delle due sentenze emesse il 24 ottobre scorso (n. 348 e 349) con le quali la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legge 11 luglio 92 n. 333 concernente la disciplina degli indennizzi per le espropriazioni di immobili per pubblica utilità. Con questo decreto si stabiliva che l'indennità di esproprio, calcolata secondo i parametri complicati dell'epoca, doveva essere ridotta del 40 per cento; provvedimento necessario per stabilire "misure urgenti" per il risanamento della finanza pubblica. La vicenda dell'istruttoria di questo decreto la raccontai proprio su questo giornale il 30 marzo 1992 sottolineando l'impegno di Guido D'Angelo, quale relatore alla Camera di quel progetto di legge. Quando però D'Angelo si rese conto che i gruppi del P.d.s. di Rifondazione comunista dei Verdi ritiravano la loro adesione alla procedura di approvazione della legge in Commissione, in sede legislativa e ne chiedevano l'invio in aula capì che questi sedicenti trentunosalvatutti ancora una volta avrebbero spedito al macero di Montecitorio una legge, rendendo un pessimo servizio al Paese e un graziosissimo omaggio alle migliaia di proprietari di terreni espropriati che si trovavano in quei giorni nella stesa trepida attesa con cui i cinque vincitori della lotteria di Agnano attendevano di vedere primo al traguardo il loro cavallo (un esempio per tutti: 27 miliardi di lire per l'espropriazione della pineta di Ischia, ovviamente area inedificabile). Quei proprietari che per grazia ricevuta sarebbero stati disposti ad andare a piedi a Pompei potevano lasciare tranquilla la Vergine che non ha giurisdizione in quel tipo di miracoli e recarsi, più opportunamente nella sede giusta. A Roma a via delle Botteghe Oscure. Il decreto legge fu però approvato è 11 luglio 1992 n. 333 e quel taglio del 40 per cento sull'indennità di espropriazione previsto dall'art. 5 bis determinò un contenzioso cui ha posto termine la duplice sentenza del 24 ottobre 07 della Corte costituzionale. La quale ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 5 bis "è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati anche in considerazione del fatto che la già ridotta somma viene ulteriormente falcidiata dall'imposizione fiscale". Di qui il monito al legislatore di prevedere nella futura disciplina che regola la materia espropriativa di assicurare "un serio ristoro" ai proprietari espropriati. Nella sentenza però si è rammentato che "il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato" E se deve essere garantito il diritto di proprietà (articolo 42 della costituzione) bisogna pure tener conto della funzione sociale (art. 2) che richiede a tutti i cittadini i doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Da ciò deriva che un indennizzo troppo elevato per le espropriazioni di aree edificabili potrebbe compromettere "la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione come salute istruzione e casa". E la sentenza sottolinea anche che "l'equilibrio tra l'interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale deve essere, in conformità all'orientamento della Corte europea, realizzato in modo differenziato in rapporto alla qualità dei fini di utilità pubblica perseguiti. In altre parole l'indennità di espropriazione di un'area per la costruzione di un ospedale, di una scuola o di una strada potrà essere più contenuta rispetto a quella da corrispondere nel caso, ad esempio di un parco pubblico. La sentenza chiarisce inoltre che il legislatore dovrà fissare "i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione riguardante aree edificabili che devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto ma secondo le norme e i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti. Non sappiamo quando il Parlamento potrà superata la crisi politica che condiziona i suoi lavori affrontare la delicata questione e dare finalmente certezza di diritto in materia espropriativa.
CAMPANIA - Espropri: interviene la Consulta
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, che stabiliva un taglio del 40% sull'indennità di espropriazione per aree edificabili. La sentenza ha precisato che l'indennità prevista è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione per i proprietari espropriati, e ha monito il legislatore di prevedere un serio ristoro ai proprietari espropriati.
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