La storia I precedenti che hanno portato alla versione dell'articolo 80 I La competenza. La valorizzazione dei beni culturali è, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, materia di legislazione concorrente: lo Stato definisce le norme-quadro e le Regioni devono applicarle I L'apertura ai privati. L'articolo 10 del decreto legislativo 36898 prevede la possibilità di creare nuovi strumenti per ampliare l'intervento dei privati nella valorizzazione del patrimonio artistico I La bocciatura. Il regolamento del ministero per attuare parte dell'articolo 10 è stato bocciato nel 2002 dal Consiglio di Stato perché in contrasto con l'assetto federalista della Costituzione: il ministero non può indicare quali norme organizzative (siano società di capitali miste pubblico-privato o altro) allestire per valorizzare i monumenti. Devono essere le Regioni a deciderlo I La Finanziaria. Per sbloccare l'impasse, con l'artìcolo 80 della recente Finanziaria, è stato sostituito il concetto di "valorizzazione", contenuto nell'articolo 10 del Dlgs 368, con quello di "gestione". Quest'ultima, infatti, è una competenza che non è materia di legislazione concorrente È bastato sostituire il termine «valorizzazione» con «gestione» e tutto è andato a posto. Grazie al comma 52 dell'articolo 80 della Finanziaria 2003 (un articolo-fiume composto di ben 60 commi) il ministero dei Beni culturali ha trovato la soluzione per superare l'impasse che ha bloccato due regolamenti attuativi, finalizzati ad aprire maggiormente le porte ai privati nella gestione del patrimonio artistico. I regolamenti bloccati. L'ostacolo era rappresentato da una parola: «valorizzazione». Il termine ricorreva due volte all'interno dell'articolo 10 del decreto legislativo 36898, norma che si propone di creare strumenti alternativi di gestione dei monumenti. Una prima volta se ne parlava a proposito della possibilità di istituire, da parte del ministero, associazioni, fondazioni e società per (appunto) «la valorizzazione dei beni culturali e ambientali». Quando al dicastero retto da Giuliano Urbani hanno deciso di dare attuazione all'articolo 10 e predisporre il regolamento per dare forma alle società di capitali miste pubblico-privato, si sono scontrati con il nuovo assetto della Costituzione. La riforma del Titolo V, diventata legge nell'autunno 2001, ridisegna, infatti, le competenze tra Stato e Regioni e indica la valorizzazione del patrimonio artistico fra la materie di legislazione concorrente: allo Stato spetta definire i principi generali e alle Regioni varare le norme per metterli in pratica. Pertanto, un provvedimento ministeriale che pretenda di dettare i criteri per la creazione di nuovi strumenti organizzativi destinati alla valorizzazione dell'arte è automaticamente in contrasto con il nuovo assetto federalista della Costituzione. Così, almeno, ha sostenuto il Consiglio di Stato con due pareri, uno di luglio e l'altro di settembre 2002. A nulla sono valse le repliche del ministero dei Beni culturali, il quale ha cercato di convincere i giudici che le società miste erano deputate a gestire il patrimonio, a svolgere, cioè, una funzione "neutra" rispetto a quanto previsto nella Costituzione riformata. Niente da fare: il provvedimento andava riscritto. Il problema non ha, invece, investito il regolamento sulle fondazioni, perché il suo iter è iniziato nella scorsa legislatura e ha visto la luce prima della riforma del Titolo V della Costituzione (le associazioni, anch'esse contemplate dall'articolo 10 del decreto legislativo 368, non sono state, invece, ancora regolamentate). Di contro, anche il regolamento attuativo dell'articolo 33 della legge 4482001 (la Finanziaria dello scorso anno) norma che vorrebbe allargare la presenza dei privati nella gestione dei monumenti si è trovato alle prese con il medesimo problema. Infatti, nella disposizione che in realtà è una modifica dell'articolo 10 del decreto 368 si parla di «valorizzazione» dei beni culturali. Il regolamento attuativo, che finora non ha mai visto la luce, era destinato a incorrere nelle stesse censure che il Consiglio di Stato ha sollevato sul provvedimento per le società miste. La soluzione. Ai Beni culturali hanno confermato le prime intenzioni: il regolamento sulle società e quello (che verrà) di attuazione dell'articolo 33 persegue la gestione dei monumenti, mentre per eventuali compiti di valorizzazione ci si atterrà alle normative regionali. Per non cambiare rotta si è, però, dovuto modificare l'articolo 10. Nella nuova versione, così come prevista dalla Finanziaria 2003, è stato fatto sparire dalla norma qualsiasi riferimento al concetto di «valorizzazione» e lo si è sostituito con il termine «gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale». In questo modo dovrebbero essere state superate le obiezioni dei giudici amministrativi e i due regolamenti potranno riprendere il cammino.