Rilevantissime novità dalla Regione siciliana in tema di sanatoria edilizia: scatta in Sicilia l'introduzione del silenzio-assenso. La novità viene evidenziata in una circolare dell'assessore ai Beni Culturali ed ambientali, on. Fabio Granata, con oggetto la legge finanziaria regionale 2003 e la "definizione delle sanatorie in itinere- autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico". Nella circolare inviata ai Soprintendenti regionali ha evidenziato come la finanziaria regionale del 2003 ha introdotto la sostanziale novità "sia in materia di sanatorie edilizie, sia nell'ambito "fisiologico" dei pareri da rendersi per opere da eseguirsi in siti soggetti a tutela o su immobili d'interesse storico-artistico". E' chiaro come il silenzio-assenso della Soprintendenza finirà per mutare in maniera determinante la questione delle sanatorie edilizie. "Si evincono- scrive l'onorevole Fabio Granata- due fondamentali obiettivi del legislatore: velocizzare l'acquisizione delle entrate relative alle sanatorie; razionalizzare l'organizzazione dell'amministrazione, al fine di osservare i termini perentori previsti dalla legge e garantire tempestiva risposta alle richieste di nulla osta inoltrate dall'utenza, affinchè non si perpetui il proliferare di quei fenomeni di abusivismo che possono essere anche attribuiti ad una sfiducia nella celerità dell'azione amministrativa. Permane, comunque, la necessità di contemperare le disposizioni contenute nella legge in esame con le garanzie che ineriscono alla materia ambientale e paesaggistica, che gode nel nostro sistema normativo di una speciale tutela costituzionale". Nella circolare si evidenzia come gli enti di tutela devono rilasciare il proprio parere entro 180 giorni (per richieste di sanatoria successive al 1 eventuale silenzio-assenso . 17.4.2003) ed entro 90 giorni (per richieste presentate prima). Decorsi tali termini il parere deve intentedersi favorevolmente reso. Il decorso dei termini può essere sospeso solo una volta dal responsabile del procedimento per chiedere chiarimenti ed integrazioni a-gli interessati che hanno richiesto il parere. La sospensione non può superare i 30 giorni. La circolare assessoriale si sofferma sul cosidetto "comma 11". "La portata di questo comma- si legge- è di grande rilevanza, atteso che, dall'entrata in vigore della legge, le Soprintendenze non sono più competenti all'esame delle pratiche di sanatoria relative ad abusi compiuti in zone vincolate successivamente alla com-misssione dell'abuso. La prosecuzione del procedimento per il rilascio della concessione edilizia spetta al comune che non dovrà più subordinare il rilascio al favorevole parere della Soprintendenza". La circolare, sicuramente innovativa è stata accolta con soddisfazione dall'assessore al comune di Lipari, gepm. Gianfranco Guarinp, e disciplina anche le "autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico. Viene prevista la figura del commissario ad acta, ovvero di un soggetto che eserciterà il potere sostituitivo dell'Assessorato nei confronti della Soprintendenza. Infatti, per le autorizzazioni per le opere soggette a vincolo paesistico, "non è attribuito dalla legge un valore qualificato(assenzo o rigetto) al decorso infruttuoso dei novanta giorni. L'unica "sanzione" prevista è la facoltà data al privato di adire nei successivi trenta giorni l'Assessorato regionale dei beni culturali affinchè si pronunci, in luogo della Soprintendenza, a mezzo di un commissario ad acta. Se l'interessato non si avvle, nei termini, di tale facoltà, viene meno la previsione dell'eventuale silenzio-assenso".
Sanatoria edilizia: silenzio assenso
In Sicilia è stata introdotta la "sanatoria edilizia" con la legge finanziaria regionale 2003. La novità è che le Soprintendenze non sono più competenti all'esame delle pratiche di sanatoria relative ad abusi compiuti in zone vincolate successivamente alla commissione dell'abuso. Il silenzio-assenso della Soprintendenza finirà per mutare in maniera determinante la questione delle sanatorie edilizie. Gli enti di tutela devono rilasciare il proprio parere entro 180 giorni per richieste di sanatoria successive al 1° luglio 2003 e entro 90 giorni per richieste presentate prima. Decorsi tali termini il parere deve essere intentedersi favorevolmente reso.
Artista / Persona
Bene culturale
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