CARO direttore, nel replicare a Giovanna Melandri già ministro per i Beni culturali, il professor Salvatore Settis, consulente del ministro Urbani, ha qui sostenuto che per la vendita dei beni culturali pubblici il meccanismo del silenzioassenso, praticabile, con la Finanziaria 2004, dopo 120 giorni, era già presente, come principio, nel Regolamento Melandri (n. 283 del 7,9.2000. Dpr firmato da Ciampi). Non è cosi. Quel Regolamento - ora, non a caso, abrogato - assegnava due anni a Comuni, Province e Regioni per trasmettere ai Soprintendenti regionali gli elenchi dei beni di loro proprietà di interesse storico-artistico-archeologico, ecc. In altri due anni il Soprintendente definiva quelli cedibili o affittabili. Quelli che gli Enti proprietari non avevano incluso restavano inalienabili. Inoltre, prima dei privati, potevano acquistarli altri Enti pubblici. Regole analoghe vigevano per i beni dello Stato (Difesa inclusa). Soltanto in caso di inerzia del Soprintendente poteva essere nominato un commissario ad acta: per decidere, non per assentire! Queste e altre salvaguardie conteneva, e contiene, il Regolamento n. 283 che Italia Nostra, Wwf, Bianchi Bandinelli, Comitato per la Bellezza, Comuni, ecc. concorsero ad elaborare, unanimi. Il ministro Urbani a lungo l'ha definito intoccabile. Ora lo dà in pasto a Tremonti.