Le norme inserite nella legge finanziaria sono un pericolo mortale per il patrimonio artìstico nazionale. Forse non tutti i cittadini che sentono propri e pubblici i beni culturali e ambientali del paese (non solo perché ciò è scritto nella Costituzione), che in qualche modo trovano ancora motivo di appartenenza ad un'identità nazionale italiana attraverso la straordinaria rete di arte, architettura, archeologia, paesaggio e tradizioni, percepiscono appieno il rischio mortale che tale rete sta subendo in questi giorni, il termine «vandali» impiegato nelle polemiche di queste settimane per denunciare i responsabili del possibile sfascio non rende giustizia al grande popolo della tarda antichità. L'articolo 27 della Finanziaria, che si propone di liberare alla vendita beni culturali con la norma del silenzio-assenso, è l'assalto finale al territorio da parte del governo. E' il necessario complemento alla costruzione della complessa macchina delle cartolarizzazioni e di un sistema che asserve alle esigenze di cassa del Tesoro un patrimonio senza pari. Ma cosa propone il famigerato articolo 27 così come approvato alla Camera con la mozione di fiducia, nonostante la bocciatura in commissione Cultura? In estrema sintesi, a richiesta dei possessori di beni culturali le Soprintendenze dovranno verificare in trenta giorni la sussistenza dell'interesse culturale. In caso di mancata comunicazione da parte della Soprintendenza regionale entro 120 giorni, il bene in questione diventerà liberamente alienabile. Non è che manchino, nella storia dei rapporti fra cittadini e Stato, motivi di legittima protesta per inadempienze, silenzi e ritardi degli uffici pubblici. Ma rendere vendibile un bene attraverso il silenzio-assenso è misura culturalmente infame, come lo è il gravissimo condono edilizio che sana i peggiori delitti inferii al paesaggio italiano. Se si tiene presente che il complesso di operazioni scritte e cartografiche legate a una notifica, assieme alla valutazione finale del bene, non è operazione di per sé necessariamente veloce, e non di rado lunga per produrre analisi scientifiche adeguate alla delicatezza di un provvedimento in vincolo, i conti sono presto fatti: uffici che mediamente non riescono a seguire per ragioni strutturali il carico di lavoro di un territorio dalla ricchezza ineguagliabile, composto da molte decine di migliaia di monumenti» non potranno far fronte a un numero anche esiguo di richieste. Così per una questione di carenza di strutture, saranno alienabili i beni culturali. Invece di aumentare la tutela, si diminuiscono i monumenti. Meglio sarebbe come ricorda Sgarbi, vendere mantenendo notifica e vincolo: ma chi comprerebbe? Vediamo più da vicino l'articolo 27. Commi 8-10: un primo elenco di immobili di proprietà dello Stato sui quali effettuare la verifica verrà trasmesso dall'Agenzia del Demanio alla Soprintendenza regionale, che lo trasmetterà alle Soprintendenze competenti per territorio e tipologia. Qua scatta il "termine perentorio di trenta giorni " per queste ultime. La Soprintendenza regionale dovrà trasmettere l'esito della verifica all'agenzia richiedente entro 60 giorni e «la mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica». Potremo avere così l'alienabilità del bene non più culturale nella maggior parte dei casi non per analisi, ma per mancanza di tempo. Siccome nel successivo comma 12 tale possibilità di richiesta di verifica. Non si può sacrificare tutto atte esigenze dì Tremanti compreso il silenzio-assenso, è data alle regioni e ad altri enti pubblici territoriali, si possono facilmente immaginare i rischi complessivi per il patrimonio. Questo comma è non meno pericoloso. Visto che difficilmente le verifiche riguarderanno monumenti celebri e notissimi, che so io, il Santu Antine di Torralba o la Chiesa di Saccargia (fenomeno teoricamente possibile ma temperato dall'esistenza di dettagliati inquadramenti), le maggiori tensioni si rovesceranno sulle miriadi di monumenti poco noti, dei quali impostare ex novo la valutazione. E non tanto per la loro appetibilità mercantile, quanto presumibilmente per la loro pertinenza ad aree di espansione fondiaria ed edilizia nei vari livelli di piano, i cui sviluppi potrebbero essere da tali «umili» monumenti ostacolati. Ora, tutti i più avveduti interpreti del territorio italiano sanno che la sua ricchezza attorno a grandi e anche numerosi nuclei monumentali di eccezionale pregio è data dal reticolo diffuso di testimonianze di varie epoche. Ciò è assolutamente rilevante in Sardegna, dove la rete monumentale si muove con particolare densità nell'extraurbano, caratterizzandosi soprattutto per ingenti quantità e sequenze reticolari e integrate in ambiti territoriali comuni, ad esempio, di nuraghi, domus de janas, chiese minori o (adesso) campestri, ma anche complessi di età moderna. In coerenza con lo strapotere del ministero del Tesoro, questa Finanziaria opera l'attacco più insidioso al patrimonio paesaggistico e culturale italiano. Grandi uomini di cultura, su testate giornalistiche di diversa impostazione, hanno gridato allo scandalo, ma la sorte appare segnata. La responsabilità di tale misura ricade gravemente sulla classe politica al governo, mai così centralista. In tale contesto va letta e inserita e non separatamente la Borsa dei beni culturali di Cagliari nella quale, dietro a utili e non certo inedite possibilità di sponsorizzazione, si calano di nuovo sull'isola le conseguenze delle operazioni nazionali: ne sono testimonianza la presenza dei dirigenti di Patrimonio S.p.A. e di fondazioni come Mecenate '90. Ma non manca di interesse il quadro che si profila, di nuovo, per la Sardegna, dove la tensione fra competenze regionali e vendite decise da Roma non mancherà di episodi di interesse giuridico (in parte elusi dalla possibilità data dal comma 12 agli Enti Locali: ma dove finirà fi precedente diritto di prelazione sull'acquisto?),in particolare per quanto richiesto dall'Agenzia del Demanio e concesso, più o meno volontariamente, da Soprintendenze: in sostanza, da un quadro tutto romano. In questa delicata fase enti locali, società civile e operatori sardi che percepiscono la gravita dei rischi prima indicati anche alla luce di un nascente codice dei beni culturali che indebolisce le autonomie dovrà incrementare il lavoro di elenchi e schede per rinvigorire una funzione di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale progressivamente svuotata e indebolita.
Beni culturali, via al saccheggio - Devastanti gli effetti della regola del silenzio-assenso
La legge finanziaria approvata alla Camera con la mozione di fiducia prevede l'alienabilità dei beni culturali con la norma del silenzio-assenso. Le Soprintendenze dovranno verificare l'interesse culturale dei beni in 30 giorni, e se non ciò avviene, il bene diventerà alienabile. Questa misura è considerata un pericolo mortale per il patrimonio artìstico nazionale. Le regioni e gli enti locali potrebbero non essere in grado di seguire il carico di lavoro di un territorio ricco di monumenti, e quindi i beni culturali potrebbero essere alienabili.
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Bene culturale
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