VEDI ARTICOLO SU REPUBBLICA DEL 18 DICEMBRE 2007, UNA LEGGE MINACCIA L'AMBIENTE SICILIANO. IN PARTICOLARE ARTICOLO 6 ------------------------------------------- RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 2007, il Governo regionale propone di fronteggiare improcrastinabili esigenze finanziarie relative ai settori delle foreste delle autonomie locali, interventi in favore dei consorzi di bonifica, enti parco ed interventi a sostegno dell'occupazione. In particolare, con l'articolo 1 si autorizza una spesa di euro 109.207.909,21, pari alla somma residua dovuta ai comuni dell'Isola per l'anno 2007, nonché di un'ulteriore assegnazione straordinaria in favore del comune di Palermo, per l'esercizio finanziario 2007, pari a 6.000 migliaia di euro, oltre a quella già determinata, in sede di conferenza unificata Regione- autonomie locali, per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. La quantificazione di euro 109.207.909,21 scaturisce dalla differenza della somma da iscrivere in bilancio ai sensi della normativa vigente nel capitolo 183303 Fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6' (determinata in euro 815.804.909,21) e lo stanziamento in atto previsto in bilancio pari a euro 706.597.000,00. Con l'articolo 2 si destina una spesa pari a 1.500 migliaia di euro, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana per il pagamento degli stipendi al personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, assunto in forza dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. L'articolo 3 prevede un ulteriore trasferimento, pari a 140 migliaia di euro, a favore dell'Ente parco dei Nebrodi per le finalità previste dagli articoli 39 e 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. Il suddetto trasferimento discende dall'impegno assunto dal Governo regionale nell'ordine del giorno n. 23 Immissioni nei ruoli dell'Ente parco dei Nebrodi di guardiaparco ed ispettori di vigilanza' approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 29 del 21 novembre 2006. Infatti, con il citato ordine del giorno, il Governo della Regione si è impegnato a promuovere ogni opportuna iniziativa, anche di ordine finanziario, affinché vengano immessi nei ruoli dell'Ente parco dei Nebrodi i vincitori di n. 2 concorsi pubblici per titoli ed esami banditi dal predetto Ente per la copertura, rispettivamente, di n. 28 posti di guardiaparco e di n. 3 posti di ispettore della vigilanza, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8 del 25 luglio 1998. Il servizio di vigilanza, che dovrà svolgere il personale vincitore del concorso in questione, riveste una fondamentale importanza, sia per il raggiungimento delle finalità primarie dell'Ente, quali la protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente, sia per la rilevanza nel territorio poiché impegna ben ventitre comuni ed una superficie di 85.600 ettari. Le procedure concorsuali sono state regolarmente espletate mediante la valutazione dei titoli e l'esecuzione delle prove scritte e orali, conclusesi, quindi, con l'approvazione della graduatoria finale. Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che l'Ente parco dei Nebrodi è escluso dal divieto di assunzione previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, trattandosi di procedure di selezione concluse prima dell'entrata in vigore della citata legge. L'articolo 4 contiene una norma che modifica la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in materia di Consorzi fidi. La legge citata ha inteso sostenere le imprese e scongiurare i temuti effetti di razionamento e contestuale aumento del costo del denaro mettendo ordine al quadro legislativo inerente i Consorzi fidi. In particolare tre sono gli obiettivi principali che si intendono conseguire con la predetta legge: a) favorire il processo di concentrazione dei Confidi che potranno essere anche intersettoriali; b) favorire l'incremento dei fondi rischi; c) agevolare l'accesso al credito attraverso il potenziamento del sistema delle garanzie apprestate alle piccole imprese. Premesso quanto sopra, si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla suddetta normativa. L'urgenza nasce, soprattutto, dal limite temporale della norma in questione, in quanto la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, prende in considerazione, ai fini del riconoscimento degli statuti dei Confidi, gli anni 2005 e 2006, mentre non dà alcuna disposizione, né indica parametri o requisiti, per i Consorzi fidi che volessero presentare domanda di riconoscimento nell'anno 2007 o negli anni successivi. Ciò impedisce al competente dipartimento di procedere all'approvazione di nuovi statuti di Consorzi fidi non riconosciuti dall'Amministrazione regionale nel biennio 2005-2006. Infatti, si ritiene applicabile il limite temporale, per il riconoscimento degli statuti dei Consorzi fidi, al solo anno 2006, poiché se il legislatore avesse voluto dare efficacia temporale alla norma oltre l'anno 2006 non avrebbe, in più articoli della norma, limitato l'applicazione dei parametri e dei relativi benefici al periodo 2005-2006, così come si desume oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 3 (in particolare commi 2 e 5) anche dalla disposizione dell'articolo 21. La mancata indicazione di parametri e requisiti per l'anno 2007 e seguenti comporterebbe, oltretutto, difficoltà operative e la prevedibile impugnazione di provvedimenti adottati nell'anno in corso, relativi al riconoscimento di nuovi consorzi fidi che volessero presentare istanza, da parte di rappresentanti dei consorzi già riconosciuti, nonché il possibile venire meno dei requisiti già richiesti ai Confidi riconosciuti i quali potrebbero sentirsi legittimati a non tenere più conto degli stessi nella prosecuzione delle loro attività per gli anni in cui i requisiti patrimoniali e societari non siano espressamente indicati (cioè dal 2007 in poi). La problematica appare ancora più complessa nella considerazione che l'assenza di parametri per il 2007 e seguenti impedirebbe l'emanazione di bandi mirati alle finalità della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, con conseguente impossibilità di procedere all'impegno delle somme sul bilancio regionale per l'anno 2007. L'articolo proposto nasce a seguito di confronti effettuati con altre regioni nell'ottica di dare al sistema Confidi un percorso premiante mirato sempre più al rafforzamento patrimoniale così come previsto dalle regole di BASILEA 2'. Il sistema a griglia, oltre che consentire il passaggio dall'attuale al nuovo sistema senza eccessivi traumi, consentirebbe agli stessi consorzi di operare nei prossimi anni con certezza di regole senza per questo sentirsi vincolati a schemi eccessivamente statici essendo ciascun punteggio ottenibile per somma di differenti indicatori. L'articolo 6 prevede una serie di modifiche normative che permettono di rendere plausibili le entrate relative al processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ed iscritte nel bilancio di previsione 2008. Va rilevato , inoltre, che con le variazioni oggetto del presente disegno di legge il Governo della Regione intende dare delle concrete risposte anche alle tematiche occupazionali destinando, in attuazione della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, 16.000 migliaia di euro al settore forestale (13.000 migliaia di euro in favore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e 3.000 migliaia di euro per la prevenzione degli incendi). Inoltre, vengono destinati 3.000 migliaia di euro in favore dell'E.S.A. per garantire la prosecuzione della campagna di meccanizzazione agricola già avviata. La manovra finanziaria complessiva, sinteticamente sopra descritta, pari a euro 137.347.909,21, trova copertura mediante un incremento delle previsioni delle entrate per un importo di euro 63.103.757,00 ed una riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa per un importo di euro 74.244.152,21. In particolare, le maggiori entrate derivano, principalmente: a) da ritenute sugli interessi e redditi di capitale; b) dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicata alle plusvalenze realizzate con le cessioni di beni immobili e terreni suscettibili di utilizzazione; c) dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative; d) dal prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto regio 18 giugno 1931, n. 773; e) indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette; f) da sanzioni relative alla riscossione delle imposte indirette. L'analisi dei dati delle operazioni di quietanzamento del cassiere regionale, desunte dal sistema informativo, evidenziano (vedi allegato A'), una crescita dei capitoli di entrata in questione per il cui andamento positivo si propone di modificare in aumento le relative stime previsionali, già aggiornate, nel corso del medesimo esercizio. Il fenomeno degli scostamenti positivi si spiega in quanto si tratta di capitoli privi di stima previsionale iniziale, o con una crescita superiore alle originarie previsioni (ad esempio, capitoli 1026, 1031, 1036, 2309, 1614), non preventivabile quantomeno in ordine all'entità verificatasi. In particolare, appare degno di menzione il significativo andamento positivo, superiore alla stima di previsione di competenza aggiornata, del capitolo 1026 Ritenute sugli interessi e redditi di capitale', riconducibile, principalmente, agli effetti delle innovazioni normative intervenute riguardo alla tipologia di redditi in questione. Dette entrate, in quanto effettive, sono suscettibili di immediata utilizzazione in termini di competenza. Non può sottacersi che tra le cause del fenomeno di crescita delle entrate tributarie vi sia il cosiddetto extragettito fiscale, verificatosi anche in campo nazionale. Inoltre, sul fronte delle minori spese va segnalato che le riduzioni proposte riguardano i capitoli di spesa che presentano eccedenze rispetto alle effettive necessità. Va evidenziato, infine, che le variazioni oggetto del presente disegno di legge risultano, in termini di competenza, in linea con i limiti di spesa previsti dal Patto di stabilità interno 2007 sottoscritto con il Ministero dell'economia. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007" (Firmatari Cuffaro Salvatore, Presidente Regione - Lo Porto Guido, Assessore Bilancio) Art. 1. Assegnazioni in favore delle autonomie locali 1. Le assegnazioni in favore dei comuni previste dall'articolo 29 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono ulteriormente incrementate, per l'esercizio finanziario 2007, di 6.000 migliaia di euro per essere destinate al comune di Palermo per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.5, capitolo 212514, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano alle assegnazioni in favore dei comuni previste dall'articolo 29 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Art. 2. Personale dei Consorzi di bonifica 1. Al fine di consentire ai consorzi di bonifica il pagamento degli stipendi al personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche, già assunto in forza dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 1.500 migliaia di euro, U.P.B. 2.3.1.3.1, capitolo 147301. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.99, capitolo 212525, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Art. 3. Parco dei Nebrodi 1. Per le finalità degli articoli 39 e 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, l'ulteriore spesa di 140 migliaia di euro da iscrivere all'U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 443305, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.99, capitolo 212525, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la spesa annua autorizzata pari a 837 migliaia di euro per ciascuno anno trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1002. Art. 4. Confidi 1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è così sostituito: 5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri: (vedi allegati) 5 bis. A partire dall'anno 2008 l'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni: (vedi allegati) 5 ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24. (vedi allegati) Art. 5. Variazioni di spesa per l'anno 2007 1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2007 dalle leggi sotto elencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime: a) articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, U.P.B. 1.3.2.6.2, capitolo 504010, - 20.000.000,00 euro; b) articolo 9, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, U.B.P. 4.2.1.5.99, capitolo 212525, - 5.965.446,19 euro. Art. 6. Snellimento procedure 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, è così sostituito: 1. Nell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti locali siciliani, la Conferenza di servizi è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 1 bis. Se il motivato dissenso manifestato nella Conferenza dei servizi è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni, al Presidente della Regione il quale, previa delibera della Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale avente competenza esclusiva o prevalente sulla materia, acquisito, ove ritenuto opportuno, l'avviso dell'Ufficio legislativo e legale, assume nei successivi trenta giorni la determinazione sostitutiva. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, si applica l'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.' 2. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole di proprietà' sono inserite le seguenti o nella disponibilità'; b) al comma 1 bis, le parole ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o' sono soppresse; c) il comma 1 quater è sostituito dal seguente: 1 quater. La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1 ter, con gli atti allegati, alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere.' 3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi: ??? 5 bis. Per gli eventuali cambi di destinazione d'uso eo varianti degli strumenti urbanistici di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nel silenzio si considera acquisito l'assenso, anche per i progetti che richiedono, ai sensi della normativa vigente, il rilascio della V.I.A. secondo quanto stabilito al comma 5 ter; le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti e comportano per gli enti locali l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici entro quarantacinque giorni successivi. La Regione, in deroga a quanto disposto dagli articoli 3 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, approva l'adeguamento degli strumenti urbanistici entro i successivi trenta giorni. In caso di accertato inadempimento alle dette prescrizioni la Regione nomina un commissario ad acta per gli adempimenti prescritti sia nei confronti degli enti locali che del competente assessorato regionale. 5 ter. Per la realizzazione dei progetti di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei beni immobili di cui al comma 1, subordinata al rilascio della V.I.A., i tempi previsti dalla normativa vigente per il rilascio della stessa sono dimezzati.' 5. All'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni tra le attribuzioni della direzione del personale e dei servizi generali, sono soppresse le parole Demanio. Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione di spesa per le opere di edilizia demaniale'. 6. Le competenze relative a Demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione di spesa per le opere di edilizia demaniale' sono attribuite all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale bilancio e tesoro, ragioneria generale della Regione. 7. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità con cui il personale del servizio demanio e patrimonio immobiliare del dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale transita al dipartimento regionale bilancio e tesoro, ragioneria generale della Regione. 8. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio in attuazione dei commi 5, 6 e 7. 9. L'applicazione del comma 216, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilita con l'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, si intende riferita anche alle modifiche apportate con il comma 468 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 10. Al fine del contenimento della spesa corrente, secondo le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, la Commissione consultiva regionale per la riscossione è soppressa. Ai componenti della Commissione consultiva spettano, fino al 31 dicembre 2005, i compensi di cui all'articolo 5, comma 14, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35. Art. 7. Abrogazioni e modifiche di norme 1. L'articolo 13 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è abrogato. 2. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è abrogato. 3. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è abrogato. 4. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma: Il Presidente, avvalendosi del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, ragioneria generale della Regione esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di società di capitali o alla partecipazione nelle stesse da parte della Regione siciliana, nonché l'esercizio dei diritti inerenti la qualità di socio. Gli assessorati regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza, forniscono tempestivamente al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, su richiesta dello stesso, ogni dato, documento ed informazione necessaria od utile all'esercizio dei diritti inerenti la qualità di socio nelle società di capitali cui la Regione partecipa. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.' 5. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, dopo la parola tabelle.' sono inserite le seguenti: Per il relativo fondo destinato al salario accessorio, appositamente costituito, si provvede annualmente con specifico stanziamento previsto nella legge di bilancio. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 trovano conferma nelle risorse appositamente individuate a carico delle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario.' Art. 8. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A'. Art. 9. Variaioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B'. Art. 10. Variazioni gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana 1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle C' e D'. Art. 11. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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18 Dicembre 2007
ALLARME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN SICILIA : DDL 701
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