Entro il prossimo 13 febbraio, le associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni storico-culturali, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono presentare istanza per l'esenzione dall'Imposta sul reddito delle società, in ossequio alle disposizioni recate dal comma 185 della legge finanziaria 2007. L'esenzione non dovrà però comportare un onere annuo superiore a 5 milioni di euro. È infatti approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12122007 il decreto 8 novembre 2007, n. 228, del ministero dell'economia e delle finanze sull'individuazione dei soggetti a cui applicare le disposizioni previste dal comma 185 della legge n. 2962006. Norma che prevede per le associazioni senza scopo di lucro che tra le loro finalità istituzionali prevedono di realizzare o di partecipare a particolari manifestazioni legate alle tradizioni o agli usi delle comunità locali, l'equiparazione ai soggetti esenti dall'Imposta sul reddito delle società, indicati all'articolo 74, comma 1, del Tuir. In pratica si opera l'equiparazione delle predette associazioni allo stato e alle amministrazioni territoriali. A pena di inammissibilità, la domanda dovrà recare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare, tra l'altro, l'assenza del fine di lucro, quali siano gli apporti specifici alla realizzazione delle manifestazioni storico-culturali legati alle tradizioni locali, nonché il reddito complessivo dell'associazione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda. Al termine della presentazione delle istanze, sarà l'Agenzia delle entrate a verificare la sussistenza dei requisiti formali, redigendo apposito elenco dei soggetti, distinto per reddito, che verrà trasmesso, entro il 30 ottobre di ciascun anno, al ministero dell'economia, dipartimento delle politiche fiscali, il quale, con proprio decreto che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, individua i soggetti beneficiari, fino alla concorrenza del limite di 5 milioni di euro annui. L'articolo 4 del decreto prevede che i beneficiari siano esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili. Con controlli periodici e a campione, l'Agenzia delle entrate accerterà la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Se dovessero emergere contenuti non veritieri, si applicano le sanzioni di cui al Capo VI del dpr n.4452000
Enti culturali, domande al 132 La richiesta per ottenere l'esenzione Ires
Le associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni storico-culturali legate alle tradizioni locali possono presentare istanza per l'esenzione dall'Imposta sul reddito delle società entro il 13 febbraio. La domanda dovrà recare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con informazioni sulla realizzazione delle manifestazioni e sul reddito dell'associazione. L'Agenzia delle entrate verificherà i requisiti formali e redigerà un elenco dei soggetti che potrebbero essere esenti. Il ministero dell'economia individuerà i beneficiari fino al limite di 5 milioni di euro annui. I beneficiari saranno esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo