Stretta del governo su case d'asta, gallerie e commercianti d'arte. È pronto lo schema di regolamento che attua la direttiva europea n. 200184Ce sui compensi dovuti dagli intermediari agli autori di un'opera artistica o ai loro eredi a titolo di «diritto di seguito». Vale a dire quella quota dovuta su ogni singola vendita successiva alla prima cessione del manufatto. Dai quadri alle sculture, passando per i disegni, le copie certificate o i manoscritti originali. Il decreto messo a punto dal ministro dei beni culturali, Francesco Rutelli, ha già ottenuto il parere favorevole del consiglio di stato e approda oggi in cdm per il sì definitivo. Cambiano a favore degli autori o dei loro eredi i criteri per la determinazione del diritto loro dovuto dagli intermediari che collocano l'opera. In base alla normativa vigente del 1942 (rd n. 1369), il compenso da versare alla Siae va calcolato sull'aumento di valore dell'opera figurativa nei vari passaggi di mano. Le norme europee prevedono, invece, che il conteggio debba essere effettuato, anche a fini fiscali, sulla base molto più ampia rappresentata dal prezzo cui l'opera viene effettivamente venduta e secondo una percentuale fissa stabilita dalla stessa direttiva n. 200184Ce e articolata in relazione a diversi scaglioni di prezzo. I nuovi principi sono già stati recepiti nell'ordinamento interno dal dlgs n. 112006 ma mancavano le disposizioni di attuazione ora inserite nella bozza di decreto. Il diritto al compenso, precisa la relazione illustrativa, «sorge solo se le vendite raggiungono il prezzo minimo di 3 mila euro e non si applica alle transazioni che siano state effettuate meno di tre anni prima della cessione diretta dell'opera da parte dell'autore». Per evitare situazioni «di stallo» legate all'incertezza sulla data certa d'acquisto la legge stabilisce che la «vendita si presume effettuata oltre i tre anni salvo prova contraria fornita dal venditore». Il nuovo regolamento sostituisce il regime di particolare favore sin qui previsto nel computo del diritto «di seguito» a vantaggio delle case d'asta e di tutte le categorie di intermediari poiché parametrato alla plusvalenza sull'incremento di valore anziché alla percentuale fissa sul prezzo di vendita dell'opera.
Una stretta su gallerie e case d'asta
Il governo ha preparato un regolamento per attuare la direttiva europea n. 200184Ce sui compensi dovuti dagli intermediari agli autori di un'opera artistica o ai loro eredi. Il regolamento sostituisce il regime di particolare favore sin qui previsto nel computo del diritto di seguito a vantaggio delle case d'asta e di tutte le categorie di intermediari. I criteri per la determinazione del diritto dovuto agli autori o ai loro eredi sono stati modificati. Il conteggio del diritto di seguito deve essere effettuato sulla base del prezzo effettivo di vendita dell'opera e secondo una percentuale fissa stabilita dalla direttiva.
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