È legittimo il piano urbanistico comunale che stabilisce, per l'edificazione, dei limiti più rigorosi di quelli previsti nel piano territoriale di coordinamento paesaggistico della Regione. Così ha deciso il Consiglio di Stato, sezione IV, i ottobre 2007, n. 5058, che ha precisato i complessi rapporti i tra piani comunali e quelli regionali. Il caso riguardava un piano urbanistico comunale che aveva stabilito, per determinati terreni, un'edificabilità più ridotta rispetto a quanto previsto nel sovrastante piano regionale. I proprietari di questi terreni hanno fatto ricorso contro il piano comunale, sostenendo che la pianificazione comunale non poteva introdurre delle modificazioni rispetto alle puntuali previsioni urbanistiche contenute nel piano regionale. Il Consiglio di Stato ha però respinto la tesi dei ricorrenti, con i seguenti argomenti: 1) il precedente sistema pianificatorio urbanistico, ordinato in forma gerarchica "a cascata", è in contrasto con il principio costituzionale dell'autonomia degli enti territoriali (articolo 118) e con il riparto delle competenze in materia urbanistica. Il Comune non può quindi essere confinato in una posizione di mera attuazione di scelte precostituite in sede regionale; 2) il piano territoriale paesaggistico regionale (articoli 143 e seguenti del Codice dei beni culturali) tutela i valori paesaggistici, ma non è una direttiva con un unico oggetto. Esso pone un limite minimo alla discrezionalità pro-grammatoria del Comune, e quest'ultimo non può ampliare la facoltà di edificazione (attenuando così la tutela ambientale), ma può stabilire limiti più rigorosi all'edificazione (realizzando così la tutela ambientale). La sentenza è esatta e chiarisce la posizione del Comune, che è oggi illegittimamente sacrificata rispetto a quanto previsto nella Costituzione. Infatti, l'articolo 114 della Costituzione pone il Comune come primo tra gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica, e gli riconosce un'autonomia di «propri statuti, poteri e funzioni». Attualmente i piani comunali (sia quelli urbanistici, sia quelli relativi ad altre materie) sono quasi sempre asserviti ai piani regionali. Ma l'autonomia dell'ente locale si manifesta anche attraverso i poteri pianificatori, ed i piani deliberati dai Comuni devono avere un loro spazio. La giurisprudenza ha riconosciuto ciò, mentre il vigente e superato Dlgs 2672000 non prevede queste ipotesi. Il nuovo Codice delle autonomie, di cui si attende da tempo l'emanazione, dovrà quindi precisare lo spazio dell'autonomo funzionamento del Comune rispetto agli altri enti territoriali, perché se i Comuni non funzionano, non funziona lo Stato. NIENTE GERARCHIE La decisione assunta dal Consiglio di Stato supera il sistema gerarchico edà vera attuazione alla Costituzione riformata ll principio Questione di contenuti In un contesto ordinamentale in cui il principio di sussidiarietà da un lato e la spettanza al comune di tutte le funzioni amministrative che riguardano il territorio comunale dall'altro orientano i vari livelli di pianificazione urbanistica secondo il criterio della competenza, il ruolo del comune non può infatti essere confinato nell'ambito della mera attuazione di scelte precostituite insedesovraordinata. Ciò comporta che il comune, se non può disattendere le prescrizioni di coordinamento dettate dagli enti (Regione o Provincia) titolari del relativo potere, può però discrezionalmente concretizzarne i contenuti.
Urbanistica. Ok al Comune più severo della Regione. Il sindaco può limitare (ma non ampliare) le facoltà di edificazione
Il Consiglio di Stato ha deciso (ottobre 2007, n. 5058) che un piano urbanistico comunale che stabiliva limiti più rigorosi di quelli previsti nel piano territoriale di coordinamento paesaggistico della Regione è legittimo. Il piano comunale non poteva introdurre modificazioni rispetto alle previsioni urbanistiche contenute nel piano regionale, ma il Consiglio di Stato ha respinto la tesi dei proprietari di terreni, sostenendo che il Comune non può essere confinato in una posizione di mera attuazione di scelte precostituite in sede regionale.
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