Chi chiede la sanatoria per immobili in zone soggette a vincolo o su singoli manufatti oggetto di notifica da parte del ministero per i Beni culturali, non può nemmeno sperare in un provvedimento tacito, ancorché lontano nel tempo. Ciò perché l'articolo 32, comma 43, del Dl 269 richiede comunque, in caso di vincoli, un parere favorevole come condizione per la sanatoria. A loro volta, le aree vincolate si suddividono a seconda dell'intensità dei limiti che impongono: dove vi è inedificabilità assoluta e antecedente alla costruzione abusiva, vi sono minime speranze di riuscire ad ottenere un provvedimento di sanatoria (articolo 33 della legge 471985). Dove è prevista una limitata edificabilità o comunque il vincolo è successivo all'ultimazione della costruzione abusiva, è necessario munirsi di specifico parere favorevole del soggetto preposto alla gestione del vincolo. Così l'Anas per le strade, gli enti aeroportuali per i vincoli aeronautici, i Comuni per i vincoli cimiteriali, le Province per zone instabili sotto l'aspetto idrogeologico, sono alcuni dei soggetti che saranno chiamati ad esaminare le domande di sanatoria. I casi più frequenti riflettono i vincoli di tipo ambientale, (leggi 4311985 ed oggi 4901999), oppure vincoli storico-artistici su singoli manufatti o su interi centri storici. Gli abusi saranno discussi in sede dì conferenza dei servizi (articolo 20 del Dpr 3802001). Gli unici casi in cui i pareri, sia su vincolo ambientale o storico .artistico, sia su altri vincoli, non sono necessari, sono quelli di abusi al di sotto del 2 di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta. In altri termini, solo un abuso che per maggiore altezza non eccede i 20 centimetri su un manufatto di 10 metri, può fare a meno del parere dell'autorità che tutela il vincolo.
Zone vincolate sorvegliate speciali
Il Dl 269 richiede un parere favorevole come condizione per la sanatoria in caso di vincoli. Le aree vincolate si suddividono in tre categorie: inedificabilità assoluta, limitata edificabilità e vincoli successivi all'ultimazione della costruzione abusiva. I casi più frequenti sono quelli di vincoli ambientali e storico-artistici. Gli abusi al di sotto del 2% di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta non richiedono un parere dell'autorità che tutela il vincolo. I pareri sono necessari per gli abusi superiori a 2% e per quelli che coinvolgono vincoli ambientali o storico-artistici. Gli abusi saranno discussi in sede di conferenza dei servizi.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo