Una sentenza clamorosa: il Tar ha accolto il ricorso di due società immobiliari cancellando il comma 4 dell'articolo 15 del Ppr. La Corte dei Conti. La Corte d'Appello. E ora il Tar. Per la Giunta regionale non è una stagione felice. Ieri il Piano paesaggistico ha subìto un brusco stop, uno schiaffone dai giudici amministrativi: il quarto comma delll'articolo 15 delle norme di attuazione, quel passaggio del Piano che regola l'intesa fra chi propone (interventi edilizi di cittadini, Comuni, imprese) e chi deve giudicare se la proposta può superare le rigide regole urbanistiche (la Regione) è stato cancellato dal Tar. Significa che scatta il via libera per gli interventi edilizi delle società i cui ricorsi sono stati accolti ieri, ma anche per tutti quelli di imprese e cittadini previsti nei piani di lottizzazione convenzionati alla data di adozione del Ppr, in vigore dal 24 maggio 2006. L'annullamento disposto dal Tar Sardegna, infatti, ha efficacia erga omnes , vale cioè per tutti. IL RICORSO La sentenza del Tar riguarda la Regione e il comune di Golfo Aranci da una parte e due società immobiliari, rappresentate dagli avvocati Pietro e Ilaria Corda, dall'altra. Il ricorso è stato presentato alcuni mesi fa e riguarda una concessione per opere edilizie e di urbanizzazione a Punta Marana, località marina alle porte di Olbia. IL GIUDIZIO Il Tar, con la sentenza di ieri (ce ne sono altre tre, depositate sempre ieri, con le stesse conclusioni), ha annullato l'articolo 15, 4 comma, delle norme tecniche di attuazione del Ppr. Precisamente, il passaggio che condizionava al raggiungimento di un'intesa con la Regione la realizzazione di interventi edilizi previsti nei piani di lottizzazione approvati, e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano. Interventi per i quali non fosse stata ancora rilasciata la concessione edilizia. Questa sorta di intesa era stata introdotta con l'articolo 11 delle stesse norme di attuazione ed era finalizzata «alla definizione di azioni strategiche preordinate a disciplinare le trasformazioni ed il recupero urbanistico del territorio, in attuazione del Ppr». Ovvero, la Giunta - con gli articoli 11 e 15, 4 comma - si era attribuita un vero e proprio potere di veto sugli interventi edilizi previsti nei piani di lottizzazione. Il Tar della Sardegna ha eliminato questo potere, "cancellando" il passaggio-chiave. I MOTIVI I giudici amministrativi hanno rilevato che la norma non era presente nel Ppr adottato un anno e mezzo fa, ma è stata introdotta «solo in sede di approvazione del Ppr», in violazione della legge regionale 8 del 2004 che imponeva «che il Ppr adottato dovesse essere oggetto delle conferenze di co-pianificazione e dell'istruttoria pubblica». Un articolo modificato «neanche nel corso dell'approvazione in Giunta», dicono i giudici. E allora dove? Quando? LE REAZIONI «Cade uno dei cardini di questo Piano paesaggistico», dice l'avvocato Marcello Vignolo , «ma non è vero che non esistono margini di tutela, tornano in vigore infatti le autorizzazioni paesaggistiche previste prima del Ppr». «Il Tar ha smontato il Piano, i Comuni tornano a svolgere la loro funzione di programmazione urbanistica», dice Ignazio Artizzu , capogruppo di An. «Questa sentenza dimostra che quella norma era sbagliata», dice Gianfranco Cualbu , numero uno di Coimpresa, il cui progetto sul colle di Tuvixeddu è stato bloccato da un provvedimento della Giunta, «indietro non si torna, anche se per quanto riguarda il Ppr noi siamo sempre stati in regola». «Sono preoccupato», dice Chicco Porcu , capogruppo PS, «di fatto questa sentenza sembra non consentire in questa fase di transizione una tutela ambientale fra i vecchi Puc e quelli nuovi, adeguati alle nuove norme».