Cambiano le regole per i limiti. Ma la "stretta" riguarda solo le case nuove. Occorre anzitutto premettere che tali limiti sono oggetto di forte contrasto tra Stato e autonomie locali, sicché la previsione del decreto legge sarà soggetta al filtro delle leggi regionali, norme che potrebbero limitare superfici, volumi e le tipologie sanabili. Attualmente la situazione, con il modificato comma 25, dell'articolo 32 del Dl 2692003, è la seguente: è possibile la sanatoria di opere (residenziali e non residenziali) che abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 del manufatto preesistente oppure, alternativamente, un ampliamento di 750 metri cubi in totale (indipendentemente dal numero delle domande di sanatoria). Per gli ampliamenti, quindi, la soglia di sanabilità è indipendente dal numero delle domande, perché opera solo il limite di 750 metri cubi (o, se più vantaggioso per l'interessato, il rapporto del 30 rispetto al manufatto preesistente). Inoltre, è possibile sanare costruzioni residenziali integralmente nuove, che non rappresentano ampliamenti, anche per volumi superiori a 750 metri cubi, cumulando più domande di sanatoria, ognuna delle quali si mantenga nel limite di 750 metri cubi. Con la modifica inserita in sede di conversione, si pone un limite alla possibilità di frazionare un rilevante abuso in più interventi abusivi, ognuno di 750 metri cubi: si è infatti previsto che i manufatti residenziali integralmente abusivi siano soggetti al limite complessivo di 3,000 metri cubi. Questo limite dei 3000 metri cubi riguarda solo le residenze, perché per gli edifici produttivi è possibile sanare solo gli ampliamenti all'interno dei 750 metri cubi (o del 30 del volume preesistente). In altri termini, per le nuove costruzioni residenziali possono essere presentate più domande per uno stesso manufatto, con un limite massimo di abusivismo complessivo di 3.000 metri cubi e con un limite massimo di abusivismo singolo di 750 metri cubi. Per gli ampliamenti di manufatti già esistenti questo limite dei 3.000 metri cubi non si applica, sicché vige solo il limite massimo per ogni singolo abuso, che non può superare i 750 metri cubi. Quindi, palazzi integralmente abusivi sono sanabili entro il limite massimo di 3.000 metri cubi (cioè poco più di 1.000 metri quadrati, lenendo presente un'altezza minima di metri 2,70 per piano). I palazzi che invece sono ampliati, non hanno un limite massimo di cubatura, ma ogni domanda di sanatoria non può superare i 750 metri cubi (250 metri quadrati). Coordinando quindi il testo iniziale del decreto legge con quello modificato, si ha una concreta riduzione della sanabilità di manufatti integralmente abusivi. Resta invece immutata la possibilità di sanare gli ampliamenti residenziali, cioè le abitazioni (o gli uffici) aggiunti a manufatti preesistenti attraverso un piano in più, oppure un corpo aggiunto servito dallo stesso ingresso, anche oltre il totale di 3.000 metri cubi, purché ogni singolo taglio di unità immobiliare non superi i 750 metri cubi. La soluzione. Un meccanismo per applicare queste disposizioni di sanatoria è quindi il frazionamento delle domande di condono, al fine di rispettare il taglio massimo di 750 metri cubi. Un'unica persona può infatti presentare pili domande di sanatoria, riflettenti singole unità immobiliari (cioè superfici suscettibili di reddito autonomo, secondo la definizione data dalle leggi catastali). Ovviamente, la suddivisione di ampie superfici in più unità immobiliari (inferiori al taglio di 750 metri cubi) deve risultare anteriore al 31 marzo 2003, cioè entro quella data devono essere state realizzate opere che individuino le unità autonome (tramezzi, servizi, autonomi ingressi). Abusi sul Demanio. Fra le novità introdotte dall'emendamento c'è l'esclusione del Demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni soggetti a usi civici, dalla possibilità di sanare gli abusi sul Demanio statale (si veda l'articolo di apertura). Sulla controversa questione del silenzio-assenso, invece, nulla è di fatto mutato. Ma nella versione del comma 14 dopo le modifiche si nasconda un trabocchetto che andrà rimosso. Letteralmente, infatti, per abusi su aree adiacenti il lido del mare, i laghi o fiumi, se di proprietà pubblica, non sarebbe più necessario ottenere il previo consenta dell'amministrazione statale. Forse, il legislatore voleva escludere dalla sanatoria queste aree ritenendole particolarmente delicate, ma ciò non emerge dal testo del comma 14: oggi risulta che per le aree del Demanio marittimo, lacuale e fluviale, la sanatoria è svincolata dal consenso dell'amministrazione proprietaria.