La denuncia del Soprintendente ai Beni culturali: «Possiamo intervenire solo per motivi di legittimità, entro 60 giorni» Artioli: «Ogni volta che annulliamo i permessi scatta la resistenza dei privati, ma anche delle amministrazioni comunali» Fin dall'antichità la tutela dei Beni Culturali è stato un tema sentito anche se un'emergenza paesaggio non è mai esistita, almeno fino alla rivoluzione industriale quando si è rotto l'equilibrio tra territorio, per lo più agricolo, ed opera dell'uomo finalizzata a soddisfare i propri bisogni, cosa che caratterizzava e qualificava l'ambiente; l'interruzione di tale sereno equilibrio ha posto a rischio il paesaggio ormai considerato anch'esso un bene culturale. Attualmente la tutela del paesaggio da parte delle Soprintendenze appare un percorso estremamente faticoso, se non impossibile, perché di fatto tale materia è stata quasi completamente sottratta alla competenza statale ed i labili poteri residui sottostanno ad un tale bizantinismo normativo che ne impedisce una azione efficace e penetrante. Come si sa la Costituzione prevede agli articoli 117 e 118 che la materia in questione, al pari di quella urbanistica, sia di competenza regionale cosa che si è effettivamente realizzata alla fine degli anni '70 quando le Regioni hanno iniziato ad operare nel pieno dei poteri. L'attuale legge di tutela dà la possibilità alle Soprintendenze di annullare le autorizzazioni concesse dalle Regioni, o dagli enti da esse delegati, solo per motivi di legittimità entro il tassativo termine di sessanta giorni e di conseguenza annullare un progetto lesivo per il paesaggio diviene un esercizio di alchimia amministrativa. Non va sottaciuto poi un ulteriore elemento di criticità in quanto il conflitto che immancabilmente si instaura a seguito di un intervento inibitorio da parte della Soprintendenza non innesca solo la resistenza del privato, che logicamente difende i propri interessi, ma quasi sempre degli amministratori locali che vedono in alcune iniziative una possibilità di sviluppo economico del territorio, subordinando dunque i valori paesaggistici ad altre esigenze ritenute prioritarie. E' vero che la tutela del paesaggio si attua anche "utilizzando" il territorio che se abbandonato e spopolato dagli abitanti per mancanza di possibilità occupazionali o di agevoli collegamenti, deperisce e degrada, tuttavia è doveroso trovare un equilibrio tra le due esigenze, che con orrendo termine viene definito "sviluppo compatibile", anche se purtroppo il paesaggio immancabilmente soccombe rispetto ad altri interessi. Non sono il primo a rilevare come il governo della tutela, che obbliga spesso ad assumere provvedimenti inibitori, sia difficile da gestire localmente per una serie di condizionamenti che ineluttabilmente possono verificarsi (consenso elettorale, conoscenza personale) e dunque avere un opportuno distacco e lontananza da suggestioni locali potrebbe aiutare a controllare la materia più serenamente ed efficacemente. La Regione Lombardia, titolare della tutela paesaggistica, come d'altronde altre Regioni italiane, ha invece delegato completamente la materia ai comuni, senza conservare alcun potere residuo cosicché, non raramente, quando la stessa Regione dissente su un provvedimento comunale, non può esercitare nessuna azione diretta se non appellarsi alla Soprintendenza chiedendo di procedere nell'annullamento. Si comprende l'irragionevolezza di tale sistema venutosi a determinare che vede di fatto la Regione, che potrebbe avere l'autorevolezza e l'adeguata organizzazione tecnica per svolgere efficacemente l'azione di tutela, esclusa dal governo del paesaggio che pur se deciso localmente ha un interesse generale. E' vero che la Regione ha mantenuto le competenze su particolari interventi di rilievo ma sappiamo bene che la criticità di un territorio si evidenzia proprio per la sommatoria di interventi diffusi. Occorrerebbe dunque governare le modifiche del paesaggio attraverso una pianificazione capace di armonizzare lo sviluppo con la tutela, anche se ci sono legittimi dubbi che una materia così complessa possa essere gestita solo con questo strumento, efficace per il tema urbanistico ma certo imperfetto per quello paesaggistico. E questa difficoltà è dimostrata dal fatto che la pianificazione era già stata (inutilmente) prevista dalla legge del 1939, ribadita in maniera categorica dalla legge Galasso del 1985 e prevista ancora dal Codice Urbani del 2004. Ma al di là di ogni piano e di ogni norma, che pure sono importanti per programmare armonicamente lo sviluppo del territorio ed impedire il suo saccheggio, il paesaggio potrà essere salvaguardato solamente se verrà riconosciuto come un valore condiviso anche se, è doloroso ammetterlo, siamo ancora lontani da questa diffusa consapevolezza. () Soprintendente Beni Architettonici e Paesaggio della Lombardia