DECRETO LEGGE: Misure urgenti in materia di finanza pubblica, di sviluppo ed equità sociale Art. 14 (Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi- Beni culturali) 1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi Istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente comma, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso. 3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008. Art. 30 (Disposizioni in ordine al commissariamento della fondazione Ordine Mauriziano) 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonché l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto legge 19 novembre 2004, convertito dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo. 2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla Regione Piemonte e tre dai creditori. Il Comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il Presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione. 3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il commissario può avvalersi di esperti nonchè degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Il piano di soddisfazione è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto solo ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità. 7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il Commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme previste per la liquidazione coatta amministrativa dal titolo quinto del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché, per quanto attiene al procedimento, dagli articoli 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. -------------------------------------------- MA è PROPRIO NECESSARIO? Articolo 36 (Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150 anniversario dell'unità nazionale) 1.Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150 anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato "150 anni dell'Unità d'Italia" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto del 24 aprile 2007, e in particolare: a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed unità nazionale proprio delle celebrazioni; b) la definizione dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di cofinanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai Comuni e dalle Regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali. 2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150 anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007 . 3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato "150 anni dell'Unità d'Italia" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei Garanti, formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.