Fabio Isman E tutto torna nelle mani delle Soprintendenze Un emendamento tra i più contestati negli ultimi anni è stato bocciato da una maggioranza trasversale. Vediamo cosa sarebbe successo se fosse stato approvato, e a quali regole sarà sottoposta invece la dismissione degli immobili pubblici vincolati. Ipotesi (in entrambi i casi, con e senza emendamento): Un'istituzione statale (ministero, o altri), o un ente locale (Regione, provincia o comune), ma anche «ogni altro ente o istituto pubblico», desidera mettere in vendita un proprio immobile sottoposto a tutela (perché vincolato per il particolare valore culturale che riveste, o perché costruito oltre 50 anni fa). Chiede la verifica della «sussistenza di interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico». A questo, provvedono dapprima le soprintendenze locali, redigendo una scheda informativa dell'edificio (si presume, dopo averlo studiato a dovere), ed esprimendo un parere, che poi saranno le soprintendenze regionali a ratificare. Le prime, devono compiere l'istruttoria entro 30 giorni; le seconde, ne hanno altri 30 per concludere l' iter . Se l'edificio (ma il decreto-legge 265 li chiama «cose») è dichiarato privo di pregio, sarà posto liberamente in vendita; il che invece sarà impossibile in caso contrario. Scenario 1 (se l'emendamento fosse stato approvato): Decorsi questi 60 giorni senza che la dichiarazione fosse stata emessa, l'immobile sarebbe stato di libera vendita. Silenzio-assenso. E se si fosse trattato di un edificio di qualche pregio? Amen. Poco importa che le soprintendenze siano prossime al tracollo: «Il 30 per cento in meno per le spese di funzionamento negli ultimi quattro anni», afferma Antonio Paolucci, responsabile della Toscana ed ex ministro (governo Dini); o che, a parte uno per 600 posti quattro anni fa, da oltre 20 anni i Beni culturali non indicessero un concorso, ad esempio, per archeologi o storici d'arte specialisti. Il silenzio-assenso? «Un assenso quasi certo», spiega Nicola Spinosa, soprintendente a Napoli. E se poi un documento fosse andato magari perduto nella trafila (del resto, è successo anche nel caso Imi-Sir, in un tribunale)? Immobile svincolato: di libera vendita. E, per giunta, con la singolare dichiarazione di nessun interesse culturale da parte del ministero proprio dei Beni culturali, qualsiasi ulteriore attività di tutela (l'ex chiesa che diventa bar; un'invasiva pubblicità al neon su un edificio Anni 30), sarebbe divenuta impossibile; perché qualunque interessato avrebbe potuto obiettare (perfino davanti al Tar): «Tanto, quell'edificio non vale nulla; lo ha detto il Ministero». Ieri, in commissione, il relatore ha tentato di aggiustare il tiro: invece di 60, 120 giorni per il silenzio-assenso; ma questo non avrebbe mutato nulla. Contro l'emendamento, anche i ministri dei Beni culturali e dell'Ambiente. Scenario 2 (ora che l'emendamento è stato bocciato): Le soprintendenze hanno un termine «perentorio» (così dice il decreto-legge) per concludere le istruttorie. Nei casi particolarmente complessi, potranno essere necessari tempi più lunghi: ma intanto, l'immobile resterà vincolato. Non potrà essere ceduto, se non dopo la dichiarazione negativa di "disinteresse culturale". Se, ad esempio, dovrà essere studiato il valore culturale di un ex carcere, servirà del tempo solo per conoscerlo, esaminarlo, descriverlo; magari, anche disegnandone i debiti rilievi. Se la richiesta di svincolo sarà avanzata in Lombardia, dove 22 architetti sono oberati da 20 mila pratiche pesaggistiche all'anno, occorrerà aspettare di più: tutto il tempo necessario. Ma saremo almeno sicuri che difficilmente saranno liberati da ogni vincolo immobili provvisti invece di qualche pregio. E se un documento andrà perduto, ci sarà tutto il tempo per cercarlo: senza che questo "liberalizzi" edifici davvero da non cedere, perché di qualche significato per la cultura. I beni culturali, non dimentichiamolo, sono tutelati dalla Costituzione e dalla civiltà, ancor prima che dalle leggi. Conclusione: Gli enti pubblici che vorranno cedere dei loro immobili, li sottoporrano al vaglio delle soprintendenze, che avranno, per i loro compiti istituzionali, tutto il tempo indispensabile a svolgere le dovute indagini. Solo se realmente sarà stata verificata l'insussistenza di ogni valore culturale, l'edificio potrà essere ceduto. Nessuna svendita solo perché dei documenti sono giunti in ritardo; Stato, Regioni, Comuni, enti pubblici dovranno fare i conti con le condizioni (gravissime) di penuria d'uomini e mezzi, in cui le soprintendenze versano: se nel nome della cultura non è stato finora possibile metterle in condizione di funzionare davvero, chissà che questo non avvenga nel nome della necessità di acquisirne urgentemente i pareri, per poter vendere tanti edifici; del bisogno di "fare cassa". Questo, sarebbe già un (se pur minimo) risultato positivo.