Nota del ministero dei beni culturali chiarisce i dubbi sollevati in Liguria Il ministero per i beni e le attività culturali, dopo aver valutato le argomentazioni svolte dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, ha fugato le perplessità rappresentate dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria, che si era riservata sulla validità della firma di un perito industriale edile apposta sul progetto e sulla relazione paesaggistica per la realizzazione di opere di ampliamento di un albergo, situato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Infatti, il dicastero ha evidenziato che la tutela paesaggistica, garantita dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), identifica i beni meritevoli di tutela paesaggistica «che non possono incidere sulla sfera di attribuzioni e competenze in materia di progettazione edilizia, regolate da altra normativa che non attiene alla sfera di competenza di questo ministero, salvo quella specifica in materia di restauro architettonico, materia per la quale il ministero ha emanato precise disposizioni relative alle qualifiche professionali riconosciute idonee alla progettazione del restauro architettonico». Le argomentazioni svolte dal Cnpi hanno ricostruito la competenza professionale del «tecnico abilitato», previsto dalla legge, sulla base del tipo e della natura delle opere da realizzare, valutando correlativamente la sostanza del vincolo. Infatti, l'ente esponenziale di categoria ricordava che il perito industriale edile, a norma dell'ordinamento professionale (rd 2751929) e della formazione scolastica e accademica prevista per l'accesso agli esami di stato abilitanti (dm 4451991 e dpr 3282001), è competente alla progettazione di costruzioni, restauri architettonici e sopraelevazioni di costruzioni civili, nei limiti della «modestia», sia che si tratti di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica (legge 10861971) sia di costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (legge n. 641974). Si ricordava che, riguardo il concetto di «modestia», la Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 27 aprile 1993, ha sottolineato la necessità di far riferimento al criterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura; dell'edificio e delle relative modalità costruttive, le quali non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore. Dello stesso avviso è il Consiglio di stato, che, con sentenza del 31 gennaio 2001 n. 348 e 3 ottobre 2002, n. 5208, ha chiarito come per valutare l'idoneità del perito industriale edile a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporti l'uso del cemento armato, occorra considerare le concrete caratteristiche dell'intervento. A tal fine, «non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio, tenuto conto della specifica cultura dei tecnici diplomati accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche (Cons. stato, sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784)». Nel caso di specie, lo speciale vincolo paesaggistico imposto sulle aree, identificate dall'ari. 142, comma 1, lett. g) dlgs 422004 non inficia né può rilevare ai fini della configurazione della competenza professionale del perito industriale edile, dal momento che gli interventi di ampliamento non possono in alcun modo recare pregiudizio ai beni ambientali che la norma intende tutelare. «Se la norma prevede», concludeva il Cnpi, «che gli elaborati debbano essere firmati da tecnico abilitato, il legislatore ritiene che non sia richiesto un determinato "titolo professionale", stante il carattere interdisciplinare delle attività inerenti l'affidamento, la cui competenza appartiene a diverse categorie di professionisti, in assenza di norme speciali, che riservano le attività professionali richieste a una determinata categoria professionale per gli interventi nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), dlgs 422004!». In tal caso, si realizzerebbe una ingiusta e illegittima discriminazione tra professionisti, salvo che l'esclusione non sia motivata dalla p.a. da argomentazioni logiche e basate su dati certi e obiettivi. In questo senso, l'esclusione di una categoria professionale con competenze professionali simili per attività tecniche non espressamente riservate dalla legge ad una determinata categoria professionale sarebbe stata illegittima, tenuto conto che i principi di concorrenza parziale e interdisciplinarietà, come affermava la Corte costituzionale con la ben nota sentenza n. 3451995, porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica. Così, il ministero per i beni e le attività culturali concludeva che, «con riferimento ai profili della tutela paesaggistica, pertanto, si ritiene possano valere le norme che regolano la progettazione edilizia attribuita alla competenza di ingegneri e architetti, nonché le norme che consentono la progettazione da parte di un geometra o perito edile nell'ambito delle "modeste costruzioni" (ai sensi dell'ari. 16 rd 2751929) e, di conseguenza, i relativi elaborati progettuali potranno essere corredati dalla relazione paesaggistica firmata, a seconda dei casi, dalle suddette professionalità, in base all'entità e alla rilevanza dell'opera edilizia che si intende realizzare».
Periti, competenze chiare. Ok ai progetti nelle aree con vincoli paesaggistici
Il ministero per i beni e le attività culturali ha chiarito i dubbi sollevati dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria sulla validità della firma di un perito industriale edile sul progetto e sulla relazione paesaggistica per la realizzazione di opere di ampliamento di un albergo in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il ministero ha evidenziato che la tutela paesaggistica non identifica i beni meritevoli di tutela paesaggistica che non possono incidere sulla sfera di attribuzioni e competenze in materia di progettazione edilizia.
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