"Periti industriali edili abilitati a progettare opere anche in zone sottoposte a tutela paesaggistica. Purché non presentino «particolari difficoltà tecniche». Questo perché le norme entrate in vigore, in materia paesaggistica, non possono incidere sulla sfera delle competenze in materia di progettazione edilizia, regolate da altra normativa. Quindi, conta solo l'entità e la rilevanza dell'opera edilizia. Lo ha chiarito il ministero per i beni e le attività culturali (Prot. DGBAPS0234.19.04161522 007), che ha ritenuto esaustive le argomentazioni avanzate dal Consiglio nazionale della categoria, guidato da Berardino Cantalini. Tutto è cominciato nel maggio scorso, quando la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria ha inoltrato al dicastero, richiedendone un parere, i propri dubbi sulla validità della firma posta da un perito industriale edile alla progettazione di opere di allargamento di una struttura localizzata in zona sottoposta a tutela paesaggistica. A questo punto, è intervenuto il Consiglio nazionale dei periti industriali, che ha argomentato, al ministero per i beni e le attività culturali, la sussistenza della competenza professionale. Innanzitutto perché non si trattava, "nel caso di specie, di un bene immobile sottoposto a vincolo storico-artistico, nel qual caso i dubbi sarebbero stati legittimi" Poi, perché l'autorizzazione degli interventi edilizi di trasformazione del territorio è consentita sulla base di prescrizioni contenute nel piano paesaggistico, documento redatto dalla regione di concerto con il ministero. E l'attività di valutazione ministeriale, e cioè l'autorizzazione paesaggistica (dlgs n. 422004), «non rileva né interferisce sotto alcun aspetto ai fini della configurazione della competenza professionale del perito industriale edile». L'intervento di ristrutturazione in questione, quindi, hanno sottolineato i periti industriali, «rientra nelle competenze professionali del perito industriale edile, in quanto la sua realizzazione non presuppone la soluzione di particolari difficoltà tecniche». Il ministero per i beni e le attività culturali ha dato ragione alla categoria, «ritenendosi», si legge nel documento, «che l'entrata in vigore delle norme in materia paesaggistica regolate dal codice dlgs n. 422004 e la relazione paesaggistica introdotta dal dpcm 12122005, non possono, di fatto, incidere sulla sfera delle legittime attribuzioni e competenze in materia di progettazione edilizia, regolate da altra normativa, che non attiene alla sfera di competenza di questo ministero, salvo quella specifica in materia di restauro architettonico». Per il ministero, dunque, con riferimento ai profili della tutela paesaggistica, ritiene valide le norme che regolano la progettazione edilizia attribuita alla competenza di ingegneri e architetti, nonché quelle che consentono la progettazione da parte di un geometra o perito edile nell'ambito delle "modeste costruzioni".
Periti, competenze chiare Nota del ministero beni culturali per i professionisti che operano nell'edilizia
Il ministero per i beni e le attività culturali ha confermato che i periti industriali edili abilitati a progettare opere anche in zone sottoposte a tutela paesaggistica, purché non presentino particolari difficoltà tecniche. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le argomentazioni avanzate dal Consiglio nazionale dei periti industriali, che ha sottolineato la sussistenza della competenza professionale. Il ministero ha ritenuto che l'entrata in vigore delle norme in materia paesaggistica non può incidere sulla sfera delle legittime attribuzioni e competenze in materia di progettazione edilizia, regolate da altra normativa.
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