Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 20.03.2007 n 3020 Stampa Deve premettersi, sotto un profilo strettamente metodologico, che, nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze. Il Comune, nell'esercizio della funzione, ad esso intestata, relativa al condono di opere edilizie realizzate in assenza di titolo conserva la potestà di apprezzarne la compatibilità con i vincoli gravanti sull'area di riferimento (quale autorità, peraltro, anche istituzionalmente preposta al compimento di tale valutazione) e che la circostanza che gli atti di autotutela di precedenti assensi siano stati successivamente annullati in sede giurisdizionale per vizi meramente formali non priva l'Amministrazione titolare della competenza relativa alla verifica di tutti i presupposti prescritti per la concessione della sanatoria (tra i quali il rispetto dei vincoli assume valenza primaria e prioritaria) del potere di apprezzare, anche autonomamente, la coerenza dell'intervento con le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale imposte dai vincoli gravanti sull'area interessata dall'opera Le determinazioni relative alla compatibilità di un intervento edilizio con la disciplina vincolata della zona su cui insistono sono state, in particolare, ritenute sindacabili, in quanto espressive di discrezionalità tecnica, nelle sole ipotesi di illogicità manifesta, di deficit motivazionale ovvero di conclamato errore di fatto. La valutazione espressa dal Comune circa la sussistenza di un pericolo di tenuta idrogeologica del terreno ove insiste l'insediamento turistico in questione non può, in particolare, ritenersi manifestamente illogica, risultando, al contrario, coerente con le risultanze emerse dall'espletata istruttoria, sprovvista di adeguato sostegno motivazionale, essendo stati espressamente ed analiticamente indicati, nel corpo dell'atto, gli elementi di fatto sulla cui base è stato assunto l'apprezzamento negativo, ovvero inficiata da palesi errori di fatto, non essendo dato di riscontrare una comprovata discordanza tra la reale situazione dei luoghi e quella esaminata dall'amministrazione. E' questa la pronuncia che il Consiglio di Stato ha ritenuto di emettere in un giudizio di appello avente ad oggetto una decisione del T.A.R. Puglia Lecce che respingeva il ricorso presentato contro un diniego di condono per immobili realizzati in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesistico. Sul punto, preme sottolineare alcune delle affermazioni di principio maggiormente significative rese, nella vicenda in esame, dai Giudici di Palazzo Spada. Un primo appunto riguarda i poteri del giudice, ovvero la legittimità di una tecnica di giudizio per così dire "complessa" nella quale si combina un duplice profilo: il principio di conservazione degli atti amministrativi e il principio di assorbimento dei motivi di ricorso. In ordine al primo, esso può semplicemente sintetizzarsi nell'assunto secondo cui basta che vi sia un solo motivo capace di sostenere la legittimità di un atto amministrativo perché il Giudice possa respingere il relativo ricorso che quell'atto mirava a veder cassato. In relazione al secondo, si dice normalmente il Giudice non è tenuto a pronunciarsi su tutti i motivi di ricorso rappresentati dal ricorrente (ivi, appellante) qualora, fra tutti quelli dedotti in giudizio, ve ne sia uno che attribuisce la massima utilità possibile in relazione alla domanda giudiziale posta dal ricorrente all'organo giudicante (pur con tutti i dubbi che sull'argomento si è già avuto occasione di esprimere: vedi, La battaglia fra principi di logica ed economia del diritto e di diritto processuale). Un secondo appunto riguarda, invece, i poteri dell'ente locale in materia di vigilanza, repressione e sanzione degli abusi edilizi: infatti, per il solo fatto che il cittadino possa ricorrere al condono edilizio, il Comune non deve considerarsi spogliato di quegli ordinari poteri di valutazione e giudizio dell'aedificandum (anzi, ad esser precisi, aedificatum); la circostanza, cioè, che nella fattispecie della sanatoria straordinaria si sia già costruito e solo in un secondo tempo si chiede di essere messi in regola, non inficia quei poteri discrezionali di cui ordinariamente l'amministrazione può far uso laddove, ciò che viene costruito, prima viene posto "progettualmente" al vaglio della p.a. e, solo successivamente, viene materialmente realizzato. Infine, il Collegio affronta la questione relativa alla natura della valutazione che l'ente locale appresta in sede di esame della domanda di condono: si tratta di un'attività caratterizzata da una profonda discrezionalità tecnica (sulla falsariga di quella che di trova nella pianificazione urbanistica), di modo che solo eccezionalmente (illogicità manifesta, carenza di motivazione, errore materiale) l'espressione di volontà dell'amministrazione può essere censurata dal Giudice. Ecco, dunque, un breve quanto interessante "elenco" esemplificativo dei casi in cui questa discrezionalità tecnica potrebbe non superare il vaglio di un organo giurisdizionale: è manifestamente illogica quella decisione "[in]coerente con le risultanze emerse dall'espletata istruttoria"; è carente di motivazione quella decisione che non riporti espressamente "nel corpo dell'atto, gli elementi di fatto sulla cui base è stato assunto l'apprezzamento negativo"; è manifestamente erroneo l'atto amministrativo nel quale è stato "dato di riscontrare una comprovata discordanza tra la reale situazione dei luoghi e quella esaminata dall'amministrazione". (Altalex, 18 settembre 2007. Nota di Alessandro Del Dotto) Consiglio di Stato Sezione IV Decisione 20 marzo 2007, n. 3020 Massima e Testo Integrale