Il 1 ottobre, in Commissione Cultura della Camera il sottosegretario on. Nicola Bono ha risposto all'interrogazione presentata da Chiaromonte ed altri: Alienazione di beni del demanio storico, artistico e paesaggistico. TESTO DELL'INTERROGAZIONE presentata martedì 30 settembre 2003 nella seduta n.364 al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che: con la legge 15 giugno 2002 n. 112, veniva convertito il decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture e con il quale si istituivano le società Patrimonio dello Stato SPA e Infrastrutture SPA; il dibattito parlamentare e generale che si è accompagnato al processo di conversione in legge del citato decreto-legge è stato accesissimo e che ai richiami rivolti all'Esecutivo, provenienti dall'opposizione in Parlamento, dalla società civile, da eminenti esponenti del mondo della cultura - italiani e non - nonché dalle più alte cariche dello Stato in merito alla totale approssimazione con la quale si affrontava il tema delicatissimo dell'alienazione dei beni del demanio storico artistico, il Ministro e il Governo - ad avviso degli interroganti - non hanno mai risposto con argomentazioni adeguate e convincenti né hanno reso noti i criteri con i quali si sarebbe proceduto all'individuazione dei beni inalienabili; il Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra, a causa delle ovvie preoccupazioni che il provvedimento sull'istituzione della Patrimonio dello Stato SPA ha sollevato in quanto rende, di fatto alienabile, senza alcuna esplicita esclusione dei beni culturali, ogni bene appartenente al pubblico demanio e patrimonio, ha più volte richiamato il Governo e la maggioranza, come risulta dagli atti parlamentari e dalle proposte emendative del testo, alla necessità di prevedere che nella legge di conversione si esplicitasse l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 (Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000) per il settore dei beni culturali; non avendo avuto dal Governo sufficienti ed approfonditi riscontri sulla certa applicabilità del regolamento di cui al punto precedente in vigenza della citata legge n. 112 del 2002, l'opposizione parlamentare decise di depositare alla Camera dei deputati una proposta di legge (disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico, artistico e paesaggistico) che consiste nella ripetizione integrale di contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000; il disegno di legge finanziaria 2003-2005 presentato in Parlamento prevedeva che gli investimenti per 4 miliardi di euro necessari per la realizzazione di infrastrutture fossero finanziati proprio a partire dai proventi della così detta «valorizzazione» del patrimonio pubblico e con capitali presi sul mercato attraverso la finanza di progetto; il deputato Franca Chiaromonte (DS-l'Ulivo) presentava il 10 giugno 2003 un'interrogazione a risposta immediata in VII Commissione al Ministro Urbani nella quale si chiedeva al Ministro se non ritenesse necessario intervenire e accertare quanto stesse accadendo in seguito alla pubblicazione di un avviso di gara bandita da Massimo Ponzellini, amministratore della Patrimonio dello Stato SPA, per la selezione di una società di gestione del risparmio alla quale sarebbe stato affidato l'incarico di gestire un fondo di investimento chiuso; alla citata interrogazione rispondeva il sottosegretario Nicola Bono nel corso della seduta della VII Commissione dell'11 giugno 2003 il quale precisava che «riguardo all'indagine che il ministero dovrebbe svolgere presso il Ministero dell'economia e delle finanze, precisa che nessun bene può essere alienato senza una specifica autorizzazione del Ministro; non è pertanto necessario procedere alla verifica richiesta poiché il Ministero dell'economia e delle finanze, per poter agire nel caso in specie, deve ricevere un decreto liberatorio da parte del Ministero per i beni e le attività culturali»; nell'ultimo periodo si è sviluppata un'accesa polemica intorno all'intenzione del Governo di attuare un nuovo condono edilizio; il Ministro Urbani è intervenuto nel dibattito dichiarando che qualunque condono costituirebbe un insulto al paesaggio e una «devastazione dello Stato di diritto»; lo stesso Ministro Urbani, in un'intervista rilasciata a Il Sole 24 ore il 17 settembre 2003 propone, in alternativa al condono, il completamento del censimento dei beni demaniali alienablli e, quindi, la vendita di questi beni; il censimento dei beni alienabili, a parere del Ministro, sarebbe possibile solo con l'attuazione del Codice dei beni culturali, al quale il ministero sta lavorando e che dovrebbe prevedere la divisione dei beni demaniali in tre categorie una delle quali ricomprenderà, appunto, i beni che il demanio può vendere; nella medesima intervista il Ministro Urbani afferma che: «La Patrimonio SPA si muove nell'ambito della normativa pre-Codice, che rende tutto alienabile»; il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000, all'articolo 1 (Alienazione degli immobili del demanio artistico e storico) recita: « 1. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento» e, ovviamente, fornisce nei successivi articoli i criteri e le modalità attraverso le quali individuare i beni del demanio inalienabili e quelli alienabili -: se il Ministro non ritenga di avere già a disposizione gli strumenti normativi, regolamentari e tecnico-scientifici adeguati a individuare i beni del demanio storico artistico inalienabili e se non ritenga, altresì, che sia giunto il momento di discutere i progetti dell'esecutivo in materia di beni culturali nelle sedi istituzionali adeguate, oltre che previste ed esistenti. TESTO DELLA RISPOSTA Onorevoli colleghi! Come è sicuramente a Voi già noto, il trasferimento di beni del demanio storico-artistico dello Stato alla Patrimonio dello Stato S.p.A. «è effettuato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali», ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Quindi nessun bene avente valenza culturale può e potrà essere trasferito senza l'assenso del Ministero per i beni e le attività culturali. Il tema della alienabilità dei beni del demanio storico-artistico dello Stato, peraltro, non è stato trattato per la prima volta dalle norme introdotte da questo Governo. Infatti la prima disposizione normativa che ha disciplinato l'alienabilità dei beni del demanio storico-artistico è contenuta nell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria del Governo Prodi per l'anno 1997) nell'ambito della generale previsione di una dismissione programmata dei beni del patrimonio immobiliare pubblico. A questa norma hanno poi fatto seguito le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (più nota come legge Bassanini II) e quelle degli articoli 19, 32 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria del Governo D'Alema per il 1999). Tale normativa, dunque, aveva già previsto che l'alienabilità dei beni pubblici di interesse culturale è ammessa in via di principio, sia pure previa autorizzazione dei competenti organi del Ministero. Bisogna poi aggiungere che una regolamentazione ancora più dettagliata del meccanismo di alienazione di questo tipo di beni pubblici è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, adottato in attuazione dell'articolo 32 della prima citata legge n. 4481998. Anche tale regolamento sposa in pieno il principio della alienabilità di questi beni (condizionandola ad un procedimento autorizzatorio), introducendo il principio che solo alcune tipologie di beni pubblici di interesse culturale sono espressamente esclusi da ogni ipotesi di vendita. Al riguardo, i medesimi principi generali in tema di vendita dei beni pubblici di interesse culturale sono stati ripresi dallo schema di decreto legislativo recante «Codice dei beni culturali e paesaggistici» approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri di lunedì scorso ai sensi della delega contenuta nell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002. Al contrario della precedente normativa, le novità, peraltro rimarchevoli, introdotte in materia consistono nell'ampliamento delle categorie di beni culturali pubblici sottratte all'alienabilità e nella semplificazione del procedimento autorizzatorio per i beni vendibili. È altresì da aggiungere che la alienabilità di questi beni sarà disciplinata dal nuovo Codice all'interno di un sistema più ampio che si fonda sull'istituto della verifica dell'interesse culturale di tutti i beni del patrimonio pubblico (da espletarsi obbligatoriamente, anche d'ufficio) e sulla sottoposizione medio tempore di detti beni, in via cautelare, alle disposizioni di tutela e al regime di inalienabilità. Tutto ciò a dimostrazione che - al di là del principio di alienabilità di questi beni, introdotto precedentemente a questo Esecutivo - i criteri d'ora in poi vigenti in materia saranno rigorosissimi. Alla luce di quanto detto, attesa la limitatezza degli strumenti ereditati dal passato, il Governo ritiene di aver potenziato gli strumenti normativi di controllo sull'alienazione dei beni appartenenti al demanio storico-artistico. Franca CHIAROMONTE (DS-U), replicando, esprime la convinzione che la contraddittorietà delle dichiarazioni pubbliche rese dal ministro Urbani possa essere sanata in Parlamento nel corso della discussione sullo schema di decreto legislativo recante «Codice dei beni culturali e paesaggistici», recentemente approvato dal Consiglio dei ministri.
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12 Ottobre 2003
In commissione cultura della Camera risposta del sottosegretario ai Beni Culturali ad interrogazione di Francesca Chiaromonte sull'alienazione di beni del demanio storico, artistico e paesaggistico
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