Avendo presentato un progetto di ristrutturazione di fabbricato urbanisticamente rurale ma, di fatto, non più utilizzato ai fini agricoli e già costituito da due unità abitative, è legittima la richiesta di oneri relativi al cambio d'uso da rurale a civile da parte del comune? R.N. Non esiste, purtroppo, omogeneità sul territorio nazionale, ma se la variazione catastale dei fabbricati, che hanno perso i requisiti di ruralità, è avvenuta nelle modalità disposte dall'articolo 9, della legge 26 febbraio 1993 n. 133 e successive modificazioni e integrazioni, la stessa disposizione stabilisce che: «per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1996, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75». È corretto evidenziare che l'articolo 11, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (legge Bucalossi) prevede la concessione edilizia gratuita per le costruzioni, comprese le case di abitazione, da realizzarsi in zona agricola in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo. Si ricorda, invece, che i comuni possono richiedere gli oneri di urbanizzazione quando l'accatastamento non deriva dalla mera perdita dei requisiti di ruralità ma quando il proprietario o il titolare di diritti reali chiede un ampliamento, varia la destinazione uso (da stalla a civile abitazione) o modifica le unità immobiliari (da una sola unità, si passa a due o più unità immobiliari) e alcuni enti regionali chiedono il pagamento dei cosiddetti «oneri verdi» (lr Toscana n. 12005) ma per altre finalità. Discorso diverso, al fine di evitare confusione, è quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 6, legge 23 dicembre 1988, n. 448 (Finanziaria 1999) che attribuisce la « facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità». Pertanto, l'articolo richiamato della legge finanziaria 1999 prevede la «facoltà» per i comuni di far pagare ai contribuenti i «tributi attinenti al fabbricato» (in primis, l'imposta comunale sugli immobili - Ici), in un primo tempo esclusi dalla legge n. 1331994, ma non estende anche gli oneri di urbanizzazione la facoltà, anche in relazione alla diversa finalità. Per quanto attiene l'aggiornamento in catasto si ricorda che l'Agenzia del territorio ha disposto che i fabbricati ex rurali devono essere accatastati con rendita proposta, di cui all'articolo 5, decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, tenendo conto delle indicazioni concesse dalla Direzione centrale del catasto indicate nella circolare 9 aprile 1998, n. 96T.