In dirittura d'arrivo il codice dei beni culturali e paesaggistici. Con più poteri alle regioni e una sinergia tra settore pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, «quale elemento costitutivo e rappresentativo del territorio e della comunità nazionale». Su proposta del ministro Giuliano Urbani, il consiglio dei ministri lo scorso lunedì 29 settembre ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo che reca il codice della normativa in materia di beni culturali. Ora il provvedimento passerà all'esame delle commissioni parlamentari. Il principio ispiratore della nuova disciplina è che la tutela del patrimonio culturale serve «a preservare e promuovere la memoria e la coscienza della comunità e del suo territorio». Il testo prevede l'inalienabilità dei beni culturali, la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nella valorizzazione delle collezioni, degli immobili storici e degli oggetti d'arte, nonché l'attribuzione diretta alle regioni della tutela di raccolte, stampe e documenti. LE DISPOSIZIONI DEL CODICE Le regioni, i comuni, le città metropolitane e le province coopereranno con il ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela: i maggiori poteri toccano alle regioni, cui spettano funzioni di tutela su «manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, su raccolte librarie non appartenenti allo stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché su libri, stampe « incisioni aventi carattere di rarità e di pregio». Anche le funzioni di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni, ma in ogni caso il ministero eserciterà le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempienza. Alcuni interventi sono soggetti ad autorizzazione del ministero: è il caso degli interventi di spostamento e smembramento delle collezioni, scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati, trasferimento ad altri soggetti di documentazione di archivi pubblici o di proprietà di persone giuridiche private. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA Una procedura di autorizzazione ad hoc è anche prevista per gli interventi in materia di edilizia pubblica e privata. Per realizzare un intervento edilizio in zona protetta è necessario soddisfare una duplice condizione: servono, cioè, sia l'autorizzazione della soprintendenza sia il conseguimento del titolo edilizio. Necessita di autorizzazione anche la demolizione dei beni culturali, seppure con successiva ricostruzione, oltre all'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. Per richiedere l'autorizzazione è necessario presentare un progetto. Il ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, o anche provvedervi direttamente. Gli oneri per gli interventi sono a carico del proprietario ma è previsto un concorso di spesa del ministero, entro il limite del 50 della stessa, se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni di pubblico uso o godimento.
Un restyling sull'arte
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo che reca il codice dei beni culturali e paesaggistici. Il testo prevede l'inalienabilità dei beni culturali, la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nella valorizzazione delle collezioni, degli immobili storici e degli oggetti d'arte. Le regioni avranno maggiori poteri nella tutela dei beni culturali, mentre il ministero eserciterà le potestà di indirizzo e di vigilanza. È prevista anche una procedura di autorizzazione per gli interventi in materia di edilizia pubblica e privata. Il ministero può imporre agli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, o provvedervi direttamente.
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