I ricorsi contro le «Grandi Opere» (allo stato, circa 90) non hanno finora condotto ad annullamenti di atti di approvazione delle stesse. L'orientamento della giurisprudenza è fissato alla decisione Tar LazioRoma 51172004, confermata da Consiglio di Stato n. 39172005; si segnalano anche Tar Veneto n. 38732004, Tar LazioRoma n. 55982004, 10152005, 51182004 e 822006 e Consiglio di Stato n. 5132007: Impatto ambientale: «Va sgombrato il campo dall'idea che il progetto di un'opera da sottoporre a VIA non debba determinare, per essere assentito, alcun impatto sull'ambiente, imponendosi semmai un giudizio comparativo della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali e dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera»; necessità di Vas: la direttiva Vas doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 luglio 2004 e la stessa non è applicabile a opere programmate in precedenza; discrezionalità amministrativa: «la Via è sindacabile, per il suo contenuto squisitamente tecnico e ampiamente discrezionale, solo entro ben ristretti limiti, in relazione all'eventuale emersione degli estremi dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà»; prescrizioni e provvedimento di compatibilità ambientale: «il fatto dell'avvenuta formulazione di molteplici, analitiche e dettagliate prescrizioni, interessanti praticamente tutti gli aspetti di incidenza dell'opera sull'ambiente, può essere considerato come una garanzia di rispetto delle istanze di ponderazione» dell'interesse ambientale. «In presenza di una disciplina positiva che prevede una graduale progressione della progettazione lungo tre livelli di progressivo maggior dettaglio deve ritenersi pienamente fisiologico il rinvio per approfondimenti dì analisi dal primo al successivo livello progettuale»; Via «condizionata» sul progetto preliminare: «attraverso le prescrizioni... la valutazione positiva di impatto ambientale condizionatamente espressa sul progetto è subordinata all'esito favorevole dei successivi controlli previsti, con la conseguenza che se le prescrizioni impartite non risulteranno, nel prosieguo, positivamente adempiute, non potrà ritenersi avverata la condizione apposta»; progetto preliminare e diritto comunitario: «la direttiva comunitaria in materia di Via non distingue tra livelli di progettazione» onde essa non «prescrìve agli Stati membri di effettuare la Via su di un progetto da qualificarsi come definitivo, piuttosto che su un progetto preliminare» purché «siano resi disponibili gli elementi conoscitivi indicati» dalla direttiva stessa; sul progetto preliminare e tutela dell'ambiente: «né l'anticipazione della Via al progetto preliminare comporta il venir meno di una valutazione effettiva e realistica delle ripercussioni dell'opera sull'ambiente tenuto conto che» la legge « estende ogni opportuna garanzia al progetto definitivo» e prevede che il Ministro, «se necessario, chiede la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale» (Tar 822006, citato); rilevanza delle «osservazioni» dei Comuni e del pubblico: «non esiste per l'amministrazione procedente un dovere di analitica disamina motivata di ciascun apporto pervenuto sufficiente essendo una motivazione anche succinta e non riferita a tutte le osservazioni».