Contenzioso. Finora nessuno dei 90 ricorsi presentati ha condotto all'annullamento degli atti di approvazione Contestata anche la legittimità costituzionale della legge Obiettivo II sistema normativo della legge Obiettivo (legge 443 del 2001) e relativo decreto delegato (Dlgs 1902002) è entrato in vigore il 10 settembre 2002. Da allora, 74 "Grandi Opere" o relativi lotti, su 82 progetti e Studi di impatto ambientale esaminati, hanno ottenuto da parte della speciale Commissione statale competente una valutazione di impatto ambientale (Via) favorevole, sia pure "condizionata" all'ottemperanza ad una lunga serie di rigide prescrizioni. A questo numero si devono aggiungere alcune "Opere" di competenza regionale (come le Metropolitane) o non assoggettate all'intero procedimento della legge Obiettivo in quanto il relativo iter di approvazione, al momento dell'entrata in vigore di tale legge, era già in fase avanzata (come il Mo.se.). L'importanza e delicatezza della materia (si veda anche «II Sole-24 Ore» del 25 giugno scorso) hanno suscitato un notevole contenzioso giurisdizionale che interessa anzitutto i Tar. Molti sono i motivi di contestazione. La legittimità del quadro normativo della "legge Obiettivo" che dimensiona il ruolo degli enti locali, prevede una Via già nella fase preliminare salvi i controlli successivi e non contempla espressamente una preventiva valutazione ambientale strategica (Vas). La Consulta ha finora escluso la fondatezza dei dubbi di legittimità, salvo che per alcune disposizioni di dettaglio (sentenza 3032003 e ordinanza 822005). La compatibilità dell'esito favorevole della procedura di Via con il notevole numero di importanti prescrizioni che di solito accompagna il provvedimento di compatibilità ambientale (ci si chiede se ciò non evidenzierebbe la carenza della documentazione presentata la quale, di conseguenza, non sarebbe stata degna di una valutazione favorevole). L'ammissibilità di integrazioni e correzioni alla versione del progetto sottoposto alle osservazioni "del pubblico" sulle quali pertanto i cittadini non hanno potuto pronunciarsi. La durata del procedimento: per un verso si contesta che il tempo impiegato dalla Commissione competente di esprimere la Via mediamente circa 90 giorni, tali essendo i termini di legge (articolo 185 del Dlgs 1632006)sia stato, in relazione alla complessità delle opere, troppo breve per un'effettiva approfondita valutazione ambientale. Per un altro verso si discute se la durata della proroga dei termini richiesta dai soggetti che progettano e realizzano le opere per eseguire gli approfondimenti ambientali necessari (si veda il grafico qui a fianco), non sia stata eccessiva per meritare una Via favorevole. Dei circa 90 ricorsi presentati, nessuno, a quanto risulta, ha finora condotto all'annullamento degli atti di approvazione della "Grande Opera" o del relativo provvedimento di compatibilità ambientale. Molti giudizi sono ancora in corso ed è possibile che, nel frattempo, gli effetti degli atti della cui legittimità si discute siano travolti da mutamenti della normativa o dall'eventuale esito negativo della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite in occasione della Via sul progetto preliminare. Infatti il provvedimento di compatibilità ambientale è sempre condizionato alla circostanza che quando i soggetti interessati presenteranno il progetto definitivo tali prescrizioni risultino effettivamente osservate. Docente Università Roma 3