«Non sussistono le ragioni per sospendere gli atti impugnati». E', questa, la formula finale di rito con cui il Tribunale amministrativo regionale (prima sezione) ha bocciato il ricorso, diretto all'annullamento del Puc (Piano urbanistico comunale) del comune di Salerno, presentato dal ministero per i Beni culturali e dalla soprintendenza per i Beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento. La formula stereotipata è posta alla fine dell'articolata ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, dopo l'udienza di giovedì, ma che è depositata solo nella tarda mattinata di ieri. La domanda sospensiva, formulata in calce al ricorso, è stata rigettata dal collegio giudicante in quanto «il ricorso, in sede di prima delibazione, non appare provvisto del necessario fumus». In pratica, non presenta nemmeno un barlume (il cosiddetto fumus, appunto) di fondatezza. Il Tar ha sentenziato che «la normativa regionale che disciplina il procedimento formativo del PUC non attribuisce all'Amministrazione ricorrente una specifica competenza ad emettere contributi vincolati». La precisazione suona come una vera e propria bacchettata a ministero e soprintendenza, i quali, secondo il ricorso, dovrebbero avere un ruolo decisivo, al punto da poter imporre prescrizioni vincolanti per l'esercizio della tutela preventiva, in relazione agli interventi di trasformazione urbanistica per le esigenze di salvaguardia delle risorse storico-culturali ed archeologiche. La normativa vigente, invece, ha prescritto una semplice funzione di raccordo della pianificazione urbanistica, in relazione alle risorse storico culturali «disponibili». Il Tar ribatte, poi, che il comune ha esaminato l'osservazione della soprintendenza, motivandone il rigetto con verbale della V commissione consiliare permanente, decisione approvata, infine, dal consiglio comunale. «Al PUC è allegato il rapporto ambientale», chiarisce l'ordinanza. Nel Piano, infatti, sono stati valutati i possibili effetti significativi sull'ambiente, provvedendo alla classificazione di 14 ambiti omogenei per le caratteristiche ambientali, della destinazione d'uso prevalente, caratteristiche del paesaggio, del tessuto costruito e dell'ambiente naturale. Non c'è stata , poi, la violazione deliberato del 2003 della giunta comunale. «Il tenore dell'atto - chiarisce il Tar - non lascia trasparire un preciso autolimite all'espletamento delle successive scelte urbanistiche da parte dell'Amministrazione comunale». In via preliminare, il Tribunale ha omesso di valutare le eccezioni in rito sollevate dalle quali ha precisato di voler prescindere in sede cautelare, rinviando la decisione alla sentenza di merito. Il ricorso, in conclusione, rappresenterebbe - leggendo le motivazioni del Tar - un clamoroso autogol del ministero diretto da Francesco Rutelli e della soprintendenza guidata da Giuliana Tocco, ora in pensione. Ora le amministrazioni ricorrenti hanno 60 giorni di tempo per ricorrere, eventualmente, in appello al Consiglio di Stato contro il verdetto del Tar.