Quasi un mese fa è stata pubblicata una sentenza del Tribunale amministrativo della Sicilia, riguardante l'esercizio dei poteri dell'autorità preposta alla tutela del paesaggio. Ancora per poco, gli interventi su gran parte del territorio nazionale, che è stato dichiarato di interesse paesistico, sono soggetti ad una speciale autorizzazione da parte della Regione (o dell'ente da questa delegato, cioè, in Campania, del Comune). Tale autorizzazione deve poi essere comunicata alla Soprintendenza competente, che può annullarla entro sessanta giorni, qualora la ritenga contrastante con le ragioni costitutive del vincolo. Invece, fra undici mesi, prima del rilascio della detta autorizzazione, l'Autorità competente dovrà acquisire il parere vincolante della Soprintendenza (mancando un piano paesaggistico, approvato dalla Regione, d'intesa con i Ministeri dei beni culturali e dell'ambiente). Insomma, qualsiasi nuova opera sulla maggior parte del territorio nazionale è (e sarà) soggetta ad un giudizio discrezionale di un funzionario di un ufficio periferico del Ministero dei beni culturali. In base alle norme richiamate, ciò è accaduto anche nella questione decisa dalla richiamata sentenza del Tar Sicilia. In tale vicenda, la Soprintendenza di Palermo aveva impedito la realizzazione di un impianto per la produzione di energia eolica nel Comune di Castellana Sicula. Secondo tale provvedimento, le torri eoliche "paragonabili a surreali trampolieri o a più prosaici mulini a vento di donchisciottiana memoria" avrebbero stravolto la consolidata immagine dell'agro madonita e variato essenzialmente l'integrità paesaggistica. Nonostante tale decisa motivazione, il provvedimento è stato annullato dal Tribunale siciliano, che ha indicato alcuni limiti del potere discrezionale spettante oggi e, soprattutto, in futuro alle Soprintendenze. Secondo il Tar Sicilia, tale atto discrezionale non può risolversi nel personale convincimento estetico-culturale del funzionario preposto all'esame delle autorizzazioni richieste. Invece, è stato affermato che il Soprintendente deve operare una ponderazione comparativa di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti, non potendo precludere l'esercizio di una libertà costituzionalmente tutelata in ossequio alla protezione del solo valore paesaggistico. Non c'è dubbio, che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione è compresa fra i principi fondamentali della Costituzione e, quindi, può ritenersi prevalente anche rispetto ad altre norme della medesima Carta costituzionale. Ma tale prevalenza va realizzata, applicando un criterio di proporzionalità e di ragionevolezza, proprio comparando gli interessi pubblici e privati coinvolti. Perciò, è stato rilevato, che la detta discrezionalità tecnica non può sconfinare nell'uso di formule generiche valevoli per ogni situazione, né, comunque, può essere basata su una concezione totalizzante dell'interesse pubblico primario, che consenta di affermarne la rilevanza assoluta, paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro interesse. Se tali principi hanno determinato il Tar Sicilia ad annullare il provvedimento del Soprintendente, contrario alla realizzazione di un grosso impianto per la produzione di energia eolica, a maggior ragione andrebbero censurati altri provvedimenti soprintendentizi diretti ad impedire interventi pubblici di minore impatto ambientale o, talvolta, interventi privati quasi trascurabili. Un esempio assai noto ed attuale nella città di Napoli riguarda la ripavimentazione di alcune strade del centro urbano assai dissestate. La Soprintendenza napoletana pretende che il manto stradale sia rifatto con i "sampietrini" e non con l'asfalto. A mio avviso, sarebbe discutibile la condanna del Soprintendente a percorrere in auto la via Marittima prima e dopo i pasti, ma ritengo che, seguendo la citata sentenza del Tar Sicilia, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un esempio di evidente mancanza sia di comparazione degli interessi pubblici coinvolti, sia della necessaria proporzionalità della misura adottata rispetto agli interessi sacrificati. 1-06-2007