Danneggiamento, furto, ricettazione di beni culturali. Tre nuove differenti fattispecie di reato che andranno ad affiancare due figure di delitto già esistenti e confermate anche per il futuro: l'alienazione illecita di beni culturali e l'uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale. E l'accusa di ricettazione cadrà anche su chiunque detenga illecitamente, a qualunque titolo, beni di cui conosce già la provenienza (per questi viene prevista una pena detentiva non superiore a otto anni e una multa non superiore a 20 mila euro). Accanto a tali fattispecie, troveranno conferma anche i delitti di falsificazione, puniti con la detenzione fino a sei anni e una pena pecuniaria fino a 10 mila euro; allo stesso modo dovrà essere colpito chi si dedica alla ricettazione di cose oggetto di falsificazione. Verrà poi prevista una speciale figura di delitto, quella di riciclaggio, relativo a tutto ciò che l'articolo 10 del codice dei beni culturali (dlgs 422004) definisce un bene culturale o una cosa da tutelare. Una nuova fattispecie, quella del riciclaggio, che riguarderà anche i falsi'. La strategia di tutela del patrimonio culturale - varata ieri dal governo Prodi con un disegno di legge delega per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia - passa dunque dalla previsione di nuove fattispecie di reato, dalla focalizzazione di nuove forme delittuose e dal riequilibrio delle sanzioni da comminare a chi compie reati contro i beni culturali del Belpaese. Sempre ieri, l'esecutivo ha varato un disegno di legge, per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata dalla 33» Conferenza generale Unesco. Beni ambientali. Ai nuovi delitti sui beni culturali si affiancano anche nuove forme di reato contro il paesaggio. Infatti, da un lato la fattispecie contravvenzionale di distruzione e deturpamento di bellezze naturali (ex art. 734 codice penale) viene eletta a rango di delitto di danneggiamento di un bene paesaggistico (da punire con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 50 mila euro). Dall'altro si introduce una nuova fattispecie di reato: quella di danneggiamento colposo di beni paesaggistici, per cui verrà applicata una riduzione di pena. Finita qui? No. Viene trasformata in delitto anche la fattispecie contravvenzionale relativa ai lavori eseguiti su beni paesaggistici senza autorizzazione (ex art. 181 del dlgs 422004); un reato che si vedrà contestare chiunque non osservi il divieto di esecuzione dell'opera o non rispetti l'ordine di sospensione dei lavori. Tra l'altro, in questo caso, il ddl delega varato ieri dal governo prevede anche un restyling del sistema delle aggravanti; in particolare per i casi in cui i lavori illeciti insistano su aree di interesse archeologico. La delega prevede poi che, con l'eventuale sentenza di condanna per un reato del genere, venga sempre ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e la confisca di quanto sequestrato. Inoltre, viene previsto il delitto di frode in materia paesaggistica; sarà contestato a chi falsifica la documentazione o utilizza documenti falsi per farla franca', dopo aver eseguito lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la dovuta autorizzazione. O in difformità rispetto a quanto da essa previsto. Il ddl delega prescrive per questo delitto una pena non superiore a quattro anni di reclusione e una multa che non dovrà superare i 10 mila euro. E ancora, il testo licenziato ieri dal consiglio dei ministri prevede che il ricorso all'istituto del sequestro (effettuato ai sensi degli articoli 253 e 354 del codice di procedura penale) possa essere esteso anche alle cose mobili o immobili' per cui venga contestata la commissione dei reati di cui sopra; cioè la realizzazione di opere in area paesaggistica senza autorizzazione. E il mancato rispetto del conseguente divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori. Infine una chicca: per i reati legati alla realizzazione di opere contro il paesaggio, viene introdotto dal ddl delega l'istituto del ravvedimento operoso. Le pene saranno scontate da uno a due terzi, nell'ipotesi in cui il colpevole provi a evitare che l'attività delittuosa messa in atto produca ulteriori danni al patrimonio. Stessa cosa quando il colpevole tenti di limitare i danni già prodotti. Le motivazioni. Nella relazione al provvedimento si legge che il testo è ispirato alla necessità di superare l'attuale regime di protezione penale del bene culturale, che vede il valore culturale come qualità accessoria del bene patrimoniale'. Per questo vengono elevate a delitto le forme più gravi di offesa al patrimonio culturale, affinché siano puniti nel modo più severo i comportamenti che suscitano un maggiore allarme sociale'. Quali? È presto detto: vandalismo, furto d'arte, ricettazione e illecita esportazione di beni culturali. Per essi, secondo il governo, nessun altro tipo di sanzione, al di fuori di quella penale, sarebbe percepita come adeguata'. Contemporaneamente, le fattispecie di minore impatto vengono declassate al rango di illeciti amministrativi
Nuovi delitti contro beni culturali e paesaggio
Il governo ha varato un disegno di legge delega per riformare la disciplina sanzionatoria in materia di beni culturali. Le nuove fattispecie di reato includono danneggiamento, furto, ricettazione di beni culturali, falsificazione, riciclaggio e frode in materia paesaggistica. Le pene previste sono detentiva fino a otto anni e multa fino a 20 mila euro per i reati più gravi, mentre per quelli di minore impatto vengono declassate al rango di illeciti amministrativi. Il testo prevede anche l'estensione del sequestro alle cose mobili o immobili e l'introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso.
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