La legge 7 marzo 2001 n. 78 (per il vero, assai poco conosciuta) ha disposto provvidenze per la «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale» (come recita il suo titolo ufficiale). La normativa in questione vieta, anzitutto, «gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche» di: forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli; reperti mobili e cimeli; archivi documentali e fotografici pubblici e privati; ogni altro «residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche». Le violazioni al divieto anzidetto sono punite con sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche penali. La legge prevede poi che «agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione» dei beni protetti citati, «possono provvedere», nell'ordine, i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute; i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; lo Stato. Con suo decreto del 4 ottobre 2002 il ministro per i Beni culturali ha definito i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui s'è detto. E ora, con decreto del 2 luglio 2003, lo stesso ministro ha provveduto alla «determinazione dei criteri e delle modalità» per l'erogazione del contributo in conto mutui enti locali fra quelli previsti dalla legge (1 miliardo di euro per il 2000; 330 milioni annui, a decorrere dal 2001, oltre agli interventi previsti appunto per mutui degli enti anzidetti), «con particolare riferimento alle modalità di finanziamento e rendicontazione, nonché ai controlli». Spiace peraltro constatare che a più di due anni e mezzo dal varo della legge il provvedimento ministeriale (assunto, tra l'altro, 9 mesi dopo il decreto sui criteri e un anno dopo l'ultima riunione dell'apposito Comitato tecnico-scientifico) disponga contributi solo a favore degli enti pubblici, per l'abbattimento come visto degli interessi sui mutui dagli stessi contratti. Eppure, la legge contempla anche altre forme di intervento e contempla, soprattutto, la possibilità di concedere contributi come visto anche ai privati e alle altre aggregazioni indicate. Per l'esclusione dei privati, ci sarà stata una giustificazione (o sarà comunque esplicitata). Ma chi scrive non riesce a vederla, e ritiene che per i pochi fondi disponibili non si debba discriminare tra tipi di finanziamento e, soprattutto, che si debbano concedere i contributi sulla base dei progetti e della loro validità o meno, piuttosto che sulla base dei soggetti proponenti. Tra l'altro, una domanda: la Grande Guerra l'hanno fatta Comuni, Province e Regioni, o le persone? Corrado Sforza Fogliami è Presidente di Confedilizia