L'emanazione di provvedimenti legislativi statali e regionali necessita periodicamente di verifica e controllo sulla capacità di perseguire gli obiettivi che il provvedimento si è proposto. Al fine di evitare che si ripeta quanto accaduto per la legge sul "Libretto del fabbricato"- approvata anni fa dal Consiglio Regionale della Campania e poi, dopo una dichiarazione di parziale manifesta incostituzionalità da parte della Consulta, completamente abbandonata - può essere utile, dopo quasi 30 mesi dalla sua entrata in vigore, effettuare qualche considerazione sullo stato di attuazione della legge regionale n. 162004, " Norme sul governo del territorio". Limitandosi all'analisi sullo stato di attuazione della Pianificazione Territoriale, ai diversi livelli cui essa è prevista, se ne ricava: 1) P.t.r.: All'articolo 13 è previsto che "la Regione approva il Piano Territoriale regionale" Segue, poi, l'elencazione degli obiettivi che detto strumento deve perseguire. Ad oggi, maggio 2007, il P.T.R. non è ancora approvato e, considerando che da esso devono nascere, a cascata, tutti gli altri livelli della pianificazione, la sua mancata approvazione sta determinando una difficoltà agli altri enti preposti all'approvazione dei piani di livello inferiore. A ciò si aggiunga, che l'approvazione del P.T.R. finora proposto dalla Giunta regionale non risolverebbe il problema dell'approvazione del piano territoriale paesaggistico previsto dal "Codice dei beni culturali", con la conseguenza che fra meno di un anno, nella gran parte del territorio regionale soggetto a vincolo paesistico generico, per qualsiasi nuovo intervento edilizio sarà, comunque, necessario il parere preventivo e vincolante della Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali. 2) P.t.c.p. L'articolo 18 e seguenti, disciplinano il " Piano territoriale di coordinamento provinciale". A tale piano viene attribuito, oltre che funzione urbanistica di livello provinciale, anche " valore e portata" di " piano per le aree di sviluppo industriale, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, di piano di bacino e di piano del parco". Erroneamente, poi, la norma prevede che il P.t.c.p. dovrebbe avere anche valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del codice citato, ma in contrasto con le disposizioni del medesimo. In ogni caso, ad oggi, maggio 2007, nessuna delle 5 provincie della Campania ha potuto approvare il P.t.c.p., dal momento che esso va redatto " in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale", che ancora non esiste. Ciò accade perché l'articolo 44 prescrive che "Le provincie adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Ptr ". 3) P.u.c. Il vecchio P.r.g., piano regolatore generale, è stato sostituito dal "piano urbanistico comunale", introdotto all'articolo 22 e seguenti. Secondo l'articolo 44, " I comuni adottano, entro due anni dall'entrata in vigore del P.t.c.p., il P.u.c. e il R.u.e.c. " (regolamento urbanistico edilizio comunale). Ne risulta, quindi, che l'obbligo di redazione del P.u.c., anche per i Comuni dotati di Programma di fabbricazione ultratrentennale, non è ancora scattato. Alcuni comuni, con particolare diligenza, hanno provveduto ad adottare il P.u.c., ma, pur se meritevoli, lo hanno fatto al di fuori di una pianificazione territoriale coerente ed organica (praticamente nasceranno prima i figli e poi la madre). A tanto si aggiunga che l'articolo 30 prevede che "con delibera di giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente in materia urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge ". Ma, - nonostante che siano trascorsi non 180, bensì 870 giorni - nessuno di tali "elaborati" è stato approvato, per cui si comprende facilmente come siano gravi e dannosi per i Comuni i ritardi da parte della Regione nell'attuazione della legge n. 162004 che, pur rappresentando un grande risultato legislativo per la innovazione e la parziale semplificazione delle procedure introdotte, resta inattuata sia per gli aspetti relativi alla pianificazione territoriale di qualunque livello, sia per gli aspetti di tutela ambientale di area vasta (Valutazione ambientale strategica in primis).