Denuncia di inizio attività anche per gli interventi su beni vincolati. Il codice dei beni ambientali completa il Testo unico per l'edilizia e conferma la procedura semplificata per gli interventi edilizi. Il codice (i cui contenuti sono stati anticipati su ItaliaOggi del 13 settembre e che sarà approvato dal consiglio dei ministri entro i primi di ottobre) si occupa anche di tutela delle riservatezza e ripropone la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica. Vediamone dunque i tratti salienti. Autorizzazione per intervènti edilizi sui beni culturali. Per realizzare un intervento edilizio in zona protetta si devono rispettare due condizioni: l'autorizzazione della soprintendenza e il conseguimento del titolo edilizio. Il codice dei beni ambientali e culturali subordina ad autorizzazione, tra le altre ipotesi, la demolizione dei beni culturali, anche con successiva ricostruzione e anche l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. L'autorizzazione è resa, di regola, sul progetto presentato dal richiedente, e può dettare prescrizioni. Denuncia di inizio attività. Il codice dei beni ambientali e culturali prescrive che qualora gli interventi autorizzati necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita corredata dal relativo progetto. Pertanto lo schema della denuncia di inizio attività non si ferma rispetto ai beni protetti. Il testo unico per l'edilizia. Da questo punto di vista occorre ricordare che il Testo unico per l'edilizia (decreto del presidente della repubblica numero 380 del 2001), entrato in vigore il 30 giugno 2003, prevede una disciplina specifica della denuncia di inizio attività su immobili vincolati. Tra l'altro per effetto delle innovazioni apportate dalla cosiddetta legge Lunardi (vale a dire la legge numero 443 del 2001) trasfuse nel Testo unico per l'edilizia, lo schema della denuncia di inizio attività non riguarda solo gli interventi edilizi minori, ma anche ristrutturazioni e nuove costruzioni. Peraltro è previsto un iter particolare, che distingue le ipotesi in cui il vincolo sia tutelato dal comune dalle altre ipotesi in cui il vincolo è tutelato da altra autorità. In quest'ultima ipotesi l'interessato può acquisire il nullaosta e dopo presentare la denuncia di inizio attività; l'alternativa è che l'interessato presenti la denuncia di inizio attività e che il comune convochi la conferenza dei servizi. In ogni caso va sottolineato che il presupposto legittimante la denuncia di inizio attività è descritto all'articolo 22, comma 6, del Testo unico per l'edilizia: la realizzazione degli interventi edilizi (minori o maggiori che siano) che riguardino immobili sottoposti a tutela storicoartistica o paesaggistico-am-bientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative. Tra l'altro solo dal momento in cui si è realizzata questa condizione partono i 30 giorni decorsi i quali l'intervento edilizio può essere concretamente realizzato, Situazioni di urgenza. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purchÊ ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione. Autorizzazione paesaggistica. Il codice in commento conferma il principio per cui è vietato distruggere o apportare modifiche che rechino pregiudizio al valore paesaggistico oggetto di protezione. Anche qui ci vuole l'autorizzazione preventiva, di cui il codice disciplina in maniera analitica tutto quanto l'iter. Anche per i beni sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale vale la regola della possibilità di avvalersi della denuncia di inizio attività in campo edilizio. Tutela della privacy. Passando ad altra materia e cioè la fruizione- degli archivi storici, il codice dei beni ambientali e culturali scrive una espressa disposizione a tutela della riservatezza. Su richiesta del titolare dei dati personali conservati, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti II codice, infine, chiude sul punto facendo rinvio anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, allegato al codice della privacy (decreto legislativo numero 196 del 2003).