Inalienabilità dei beni culturali. Sinergia pubblico-privato nella valorizzazione di collezioni, immobili storici e oggetti d'arte, anche attraverso l'introduzione del comodato quinquennale. Attribuzione diretta alle regioni della tutela di raccolte, stampe e documenti oltre che dei beni paesaggistici. Sono solo alcuni dei punti chiave del codice dei beni culturali e paesaggistici, che andrà all'esame del consiglio dei ministri ai primi di ottobre per la prima lettura. I 160 articoli del codice voluto dal ministro dei beni culturali Giuliano Urbani (che comunque da qui al via libera potrebbero essere ritoccati) ridisegnano una disciplina risalente alla fine degli anni 30 e sono stati messi a punto dalla commissione presieduta da Gaetano Trotta. REGIONI ED ENTI LOCALI Le regioni, i comuni, le città metropolitane e le province coopereranno con il ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela. In particolare le regioni eserciteranno le funzioni di tutela su «manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, su raccolte librarie non appartenenti allo stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché su libri, stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio». Anche le funzioni di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni, ma in ogni caso il ministero eserciterà le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempienza. COMODATO I direttori di archivi, raccolte e collezioni potranno ricevere in comodato dai privati proprietari «beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività», purché la loro custodia non risulti particolarmente onerosa. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e può essere prorogato. Le spese di custodia dei beni sono a carico del ministero, che provvede anche a fornire «idonea copertura assicurativa». AUTORIZZAZIONI Tra gli interventi soggetti ad autorizzazione del ministero vi sono quelli di demolizione dei beni culturali, spostamento, anche temporaneo, smembramento delle collezioni, scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati, trasferimento ad altri soggetti di documentazione di archivi pubblici nonché di archivi di persone giuridiche private. Nessuna autorizzazione, invece, per lo spostamento degli archivi correnti dello stato e degli enti e istituti pubblici. Una procedura di autorizzazione ad hoc è anche prevista per gli interventi in materia di edilizia pubblica e privata. INTERVENTI CONSERVATIVI IMPOSTI II ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, o in alternativa provvedervi direttamente. Gli oneri per gli interventi sui beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal ministero, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. È tuttavia previsto un «concorso di spesa», fino al 50 della stessa, da parte del ministero, se gli interventi sono di particolare rilevanza o sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico. PERMUTA Il ministero dei beni culturali può autorizzare la permuta di beni appartenenti alle raccolte pubbliche con altri beni appartenenti a enti, istituti e privati, anche stranieri, «qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte». Norme restrittive sono dettate, invece, quanto all'uscita (a meno che sia temporanea) e all'ingresso sul territorio nazionale di beni culturali. Per esempio, si consente solo previa apposita verifica l'uscita dal territorio di dipinti, sculture e altri beni che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre 50 anni fa. SCOPERTA FORTUITA Chi scoprirà beni di particolare interesse culturale e ne farà denuncia entro 24 ore al sindaco, al soprintendente o alle autorità di pubblica sicurezza riceverà un premio pari a un quarto del valore del bene. Stessa cosa è prevista per il proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento. Il premio può essere corrisposto in denaro o consegnando allo scopritore eo proprietario una parte delle cose ritrovate. Al posto del premio, inoltre, l'interessato può ottenere, a richiesta, una detrazione di imposta di pari ammontare.