Com'è noto, circa il 60 per cento del territorio nazionale è soggetto a vincolo paesistico generico e non si sa se l'ultimo condono edilizio è applicabile o meno in tutto questo territorio. Infatti, il legislatore - per non perdere il vizio di emanare norme equivoche ha escluso la sanatoria per gli abusi edilizi realizzati su "immobili" soggetti a vincolo paesistico. Sulla base di una serie di interpretazioni dottrinarie ed in attesa di eventuali interpretazioni giurisprudenziali, vi è l'orientamento che, laddove si applicano le disposizioni della legge statale, sarebbero sanabili gli abusi realizzati su "aree" sottoposte a vincolo paesaggistico, mentre sarebbero non sanabili gli abusi realizzati su "edifici" sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al Decreto legislativo numero 422004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Al fine di individuare i limiti di operatività delle disposizioni relative alla sanatoria di opere realizzate su territori sottoposti a vincolo, bisogna, per analogia, fare riferimento alla legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica (Decreto legislativo numero 422004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"). In tale decreto si rinviene la distinzione tra "immobili" ed "aree" (articolo 134) per i beni paesaggistici e, poi, all'articolo 137, comma 1, vengono definiti "immobili" quelli di cui all'articolo 136, c. 1, lettera a) e b) ( bellezze individue ) mentre "aree" quelle di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) e d) (bellezze d'insieme ). Invece, per gli immobili " abusivi" realizzati nel territorio della Regione Campania, ai fini della "sanabilità", bisogna ricordare la sopravvivenza, alla sentenza della Consulta numero 49 del 2006, degli articoli 2 e 3 della legge regionale della Campania numero 10 del 2004. Sulla base dell'articolo 2, infatti, "immobili" ed "aree" non verrebbero distinti ai fini dell'applicabilità delle disposizioni previste per la "sanabilità" degli abusi effettuati in presenza di vincolo paesaggistico, come, invece, avviene, sulla base del prevalente orientamento dottrinale, per i territori sui quali si applicano le disposizioni della norma statale. La citata sopravvivenza dell'articolo 2 della legge regionale della Campania numero 102004, recante le "Definizioni" dei termini utilizzati nella legge, in combinato con l'articolo 3, che elenca le "Opere non suscettibili di sanatoria ", porta a ritenere che nella Regione Campania, ove vigessero le disposizioni della legge regionale, gli abusi effettuati su territori sottoposti a vincolo paesaggistico, siano essi stati effettuati su " immobili " o su " aree ", non sarebbero assolutamente sanabili. Sarebbe opportuno fornire da parte della Pubblica amministrazione, attraverso un qualsiasi organo statale o regionale (Avvocatura, Giunta, Consiglio regionale) un'interpretazione sull'applicabilità o meno degli articoli 2 e 3 della citata legge regionale, al fine di consentire ai cittadini, ai professionisti impegnati (avvocati, tecnici, notai) di sapere con certezza, anche se negativa, che per gli abusi effettuati nelle parti di territorio della Regione Campania sottoposte a vincolo paesaggistico non vi è prospettiva di " sanabilità", con le conseguenze che ne deriverebbero (non commerciabilità dei beni, in primis). Infatti, nel caso in cui prevalesse l'orientamento della sopravvivenza dell'articolo 3 della legge regionale, in assenza di interpretazione "ufficiale" e in attesa di eventuali pronunce giurisprudenziali sull'argomento, nella regione Campania, si rischia di innescare un immenso contenzioso tra cittadini e Pubblica amministrazione e tra parti private interessate al trasferimento di cespiti, insediati su territori sottoposti a vincolo paesaggistico, per i quali è stata richiesta la sanatoria. Non sarebbe meglio, una volta tanto, anticipare certezze, anche negative, ai cittadini ? Si metterebbe parziale riparo ad un disordine legislativo determinato, anche in questa occasione, da una scadente tecnica legislativa, statale e regionale, prodotta in disprezzo della "Scienza della legislazione" del Filangieri.