ROMA. Il Governo prova ad accelerare sui reati ambientali. Già al prossimo Consiglio dei ministri o, al più tardi, a quello successivo, dovrebbe approdare il Ddl che introduce nel Codice penale un nuovo titolo (il VI bis nel Libro II), «Dei delitti contro l'ambiente». Agli ultimi ritocchi di un testo diverso rispetto a quello di settimana scorsa stanno lavorando l'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, come regista, e quelli dei ministeri della Giustizia e dell'Ambiente. Nella bozza, in 5 articoli, c'è una delega al Governo su alcuni punti specifici mentre le fattispecie criminali e la nuova responsabilità amministrativa delle società sono affidate a misure "ordinarie". Il progetto Due le scelte alla base dell'intervento. Una in positivo, tutelare l'ambiente come bene dì rilevanza costituzionale; una in negativo, evitare di disciplinare nel Ddl condotte illecite che possono danneggiare paesaggio o beni culturali (esiste uno specifico Testo unico e sulla materia, avverte la relazione, potrà esserci un futuro decreto legislativo). Ancora in termini generali, si è deciso che le contravvenzioni solo formali (mancanza di autorizzazione o violazione delle prescrizioni in essa contenute), ma anche i reati di pericolo astratto (superamento di soglie di inquinamento predeterminate dalla legge) devono restare al di fuori del Codice penale e, in particolare, nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo 15206). Nel Codice penale vanno invece collocati i delitti, colposi o dolosi, di pericolo concreto odi danno. I reati sono stati strutturati secondo il grado di offesa al bene, sino al delitto di «disastro ambientale». Ai reati introdotti è stata riconosciuta in generale la natura dolosa, prevedendo la punibilità di alcune fattispecie a titolo di colpa. I singoli reati Nell'articolo 1, con le modifiche al Codice penale trovano posto due nuove fattispecie di reato: una per sanzionare, con reclusione da uno a 5 anni e multa da 5mila a 30mila euro, chiunque immette illegittimamente nell'ambiente sostanze o energie contribuendo a procurare il pericolo concreto di compromissione rilevante della qualità di suolo, acqua o aria; l'altra per colpire con detenzione da 2 a 6 anni e multa da 20mila a 60mila euro l'autore del danno verificatosi (non più solo del pericolo). Il disastro ambientale, caratterizzato dall'imponenza del pericolo o del danno all'incolumità pubblica, è punito fino a 10 anni e con multa fino a 250mila euro. Autonome fattispecie di reato sono previste per il traffico illecito di rifiuti, quello di materiale radioattivo o nucleare, per i delitti in forma organizzata e la frode. Con 3 anni di reclusione massima è poi punito chi impedisce l'attività di controllo degli insediamenti produttivi. La responsabilità degli enti Al decreto 23101, nel quale già sei anni fa si era discusso dell'inserimento dei reati ambientali, viene aggiunta una parte con sanzioni pecuniarie alle società nell'interesse delle quali sono stati commessi gli illeciti. Sanzioni che possono toccare mille quote (ogni quota può andare, a discrezione del giudice, da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549). Previste anche misure interdittive per la durata minima di un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è utilizzato stabilmente per commettere l'illecito ambientale si può arrivare alla cessazione definitiva dell'attività. La delega II Governo avrà una delega per il coordinamento della disciplina penale a tutela dell'ambiente, prevedendo, tra l'altro, l'applicazione del principio di specialità ai fatti del nuovo titolo VI del Codice con l'esclusiva applicazione della sanzione penale anche quando è stabilita quella amministrativa. Ma nella delega dovrà trovare posto anche una modalità di estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste dalla disciplina speciale, comprese quelle introdotte dal Codice dell'ambiente, ricalcandola su quella stabilita in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La svolta passa dal Libro II Gli obiettivi Il disegno di legge riconosce l'ambiente come bene giuridico di rilevanza costituzionale e inserisce nel Codice penale una nuova parte con autonome fattispecie di reato. Le contravvenzioni sono lasciate nella disciplina speciale, come pure non si è provveduto a una disciplina specifica nel Codice penale della tutela del paesaggio e dei beni culturali La responsabilità degli enti Nel decreto 23101 troverà posto una parte specifica dedicata alla criminalità ambientale, con sanzioni a carico delle società peri reati dei dipendenti da cui hanno tratto un vantaggio: le pene possono arrivare si no a 1.000 quote ed è prevista l'applicazione delle misure interdittive per la durata minima di un anno I reati Gli illeciti sono disciplinati secondo una scala crescente di gravita: si va dall'inquinamento al disastro ambientale; prevista anche una disciplina specifica per le ecomafie, perii traffico di rifiuti e di materiale radioattivo. m La bonifica può dar luogo alla sospensione della pena e tra le cause di non punibilità c'è la rimozione del pericolo provocato La delega Nel disegno di legge trova posto una delega al Governo per il coordinamento di tutta la disciplina penale di protezione dell'ambiente secondo il principio di specialità (tra pena e sanzione amministrativa, è sempre applicata la pena) » Dovrà essere introdotta una modalità di definizione delle contravvenzioni analoga a quella prevista per la sicurezza lavoro