Una sentenza della Corte di cassazione non estende il beneficio fiscale previsto per i casi di eredità. L'esclusione dall'imposta di successione non ne giustifica altre Le imposte ipotecaria e catastale si pagano anche sui beni culturali. Il fatto che siano esenti dall'imposta di successione non è un buon motivo per estendere il beneficio fiscale. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8977 del 16 aprile 2007, ha introdotto una novità assoluta. Insomma, se è vero che sugli immobili soggetti a vincolo della Sovrintendenza dei beni culturali, l'imposta di successione non si pagava affatto, non è altrettanto vero che lo stesso discorso possa farsi in relazione ad altre imposte anche se le norme sul calcolo della base imponibile di queste rinviano a quelle concernenti il primo tributo. Si tratta, hanno spiegato i giudici della sezione tributaria, di un rinvio finalizzato esclusivamente alla semplificazione del calcolo. Insomma, è un mero rinvio formale e non sostanziale'. Dovranno versare al fisco l'imposta ipotecaria e catastale gli eredi di una donna che aveva lasciato un palazzotto, nel centro di Mantova, vincolato dalla Soprintendenza dei beni culturali. L'ufficio del registro locale aveva notificato un avviso di liquidazione per il pagamento dell'imposta ipotecaria, catastale e sostitutiva dell'Invim. Gli eredi lo avevano impugnato di fronte al giudice tributario sostenendo di non dover quei tributi dal momento che i beni soggetti a vincolo sono esentati dall'imposta di successione. A questa tesi non hanno aderito né la commissione tributaria provinciale di Mantova né quella regionale della Lombardia. Secondo il giudice d'appello, tra le due imposte non vi sarebbe collegamento onde la non debenza della prima non escluderebbe la seconda'. Contro questa decisione i contribuenti hanno fatto ricorso in Cassazione prospettando la tesi opposta: I beni culturali, non concorrendo a formare l'attivo ereditario, sono esenti dall'imposta di successione e quindi sono esenti anche dalle altre imposte (definite sussidiarie)'. Il collegio ha respinto entrambi i motivi del ricorso precisando che il fondamento dell'esenzione (o della determinazione in maniera fissa) di una delle due imposte parametro non si comunica all'imposta parametrata (di trascrizione o catastale), essendone chiaramente diverso il fondamento tributario (e le ragioni delle esenzioni o della determinazione in misura fissa del suo valore, che per ciascuna siano disposte) e determinata la sua base imponibile solo per relationem, al valore virtuale della base imponibile parametrica, allo scopo di semplificare e unificare le liquidazioni monetarie'. Non basta. I giudici di legittimità hanno aggiunto, per sottolineare i punti deboli del gravame, che il ricorso dei contribuenti tende a confondere il rinvio dell'una imposta (parametrata) all'altra (parametro), non avvedendosi che si tratta di mero rinvio formale e non sostanziale'. Ora gli eredi dovranno pagare le imposte sul palazzetto senza esitazioni dal momento che la Suprema corte ha respinto il motivo e messo la parola fine alla vicenda ritenendo il dispositivo della sentenza di secondo grado corretto.
I beni culturali pagano le ipocatastali
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso degli eredi di una donna che aveva lasciato un palazzotto vincolato dalla Soprintendenza dei beni culturali in Mantova. Gli eredi sostenevano che non dovevano pagare l'imposta ipotecaria e catastale perché i beni culturali sono esenti dall'imposta di successione. La Corte di cassazione ha confermato che l'esenzione dall'imposta di successione non si estende alle altre imposte, come l'imposta ipotecaria e catastale. I giudici hanno spiegato che il rinvio alla semplificazione del calcolo non è un rinvio sostanziale, ma solo formale. Gli eredi dovranno quindi pagare le imposte sul palazzotto.
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