(Consiglio di Stato 15142007) Il Comune non può affidare i lavori di manutenzione dei beni culturali a società sulle quali abbia il controllo (cosiddetto affidamento "in house"), ma deve ricorrere a procedure ad evidenza pubblica. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso del Comune di Roma che aveva affidato alla società Zetema, controllata interamente dal Comune stesso, i servizi di progettazione, conservazione e manutenzione dei beni culturali comunali, senza indire una gara pubblica per l'attribuzione dei lavori. I Supremi giudici amministrativi hanno chiarito che l'affidamento diretto a favore di società interamente partecipate dall'ente che attribuisce i lavori ( cosiddetto affidamento "in house") è possibile soltanto per le attività di valorizzazione dei beni culturali, mentre i lavori di manutenzione o di progettazione devono essere affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica; per questo motivo il Comune di Roma non poteva affidare direttamente alla sua società i lavori di restauro dei beni capitolini. (11 aprile 2007) Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, sentenza n. 15142007
Consiglio di Stato -Il Comune non può affidare i lavori di manutenzione dei beni culturali a proprie società Obbligo di gara pubblica per affidare i restauri
(Consiglio di Stato 15142007) Il Comune non può affidare i lavori di manutenzione dei beni culturali a società sulle quali abbia il controllo (cosiddetto affidamento "in house"), ma deve ricorrere a procedure ad evidenza pubblica. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso del Comune di Roma che aveva affidato alla società Zetema, controllata interamente dal Comune stesso, i servizi di progettazione, conservazione e manutenzione dei beni culturali comunali, senza indire una gara pubblica per l'attribuzione dei lavori. I Supremi giudici amministrativi hanno chiarito che l'affidamento diretto a favore di società interamente partecipate dall'ente che attribuisce i lavori ( cosiddetto affidamento "in house") è possibile soltanto per le attività di valorizzazione dei beni culturali, mentre i lavori di manutenzione o di progettazione devono essere affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica; per questo motivo il Comune di Roma non poteva affidare direttamente alla sua società i lavori di restauro dei beni capitolini. (11 aprile 2007) Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, sentenza n.
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