Fissate le regole per il funzionamento amministratìvo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale. È quanto prevede il decreto del presidente della repubblica n. 240 del 29 maggio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003. Il provvedimento chiarisce che la gestione finanziaria delle soprintendenze si svolge in base al bilancio preventivo e l'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio per concludersi il 31 dicembre. Il bilancio dovrà essere sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori che redigerà apposita relazione. Entro il mese di ottobre il cda della soprintendenza dovrà dare l'ok all'invio del documento contabile al ministero per i beni culturali e al ministero dell'economia per l'approvazione definitiva. La gestione finanziaria della soprintendenza, stabilisce il decreto, sarà poi assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti. Il dpr detta inoltre le regole sulla riscossione delle entrate, sull'ordinazione e sul pagamento delle spese. A questo proposito il decreto stabilisce che al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali e autonome, il ministro per i beni culturali può disporre che una quota non superiore al 30 delle entrate sia versata in conto entrata del bilancio dello stato e riassegnata con decreto del mineconomia allo stato di previsione della spesa del ministero per i beni culturali. Nel bilancio dovranno essere previsti un fondo di riserva per le spese impreviste e uno per le nuove e maggiori spese di gestione. Gli stanziamenti del fondo di riserva per le spese impreviste potranno essere utilizzati previa delibera del cda e non potranno superare il 3 delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione. Saranno possibili variazioni di bilancio previo parere del collegio dei revisori dei conti, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze della soprintendenza. Le proposte di variazione al bilancio dovranno essere deliberate dal cda non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce. Il dpr contiene anche la disciplina dei beni d'uso delle soprintendenze. Per tali beni, si legge nel decreto, si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato. I beni si considereranno assunti in consegna dal soprintendente. Quando costui cesserà dall'incarico, il passaggio di gestione avverrà tramite ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente e il consegnatario subentrante.