Non è stato discusso ieri al Tar il ricorso che la Soprintendenza per il beni archeologici ha presentato, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, per chiedere la bocciatura del Puc, il piano urbanistico comunale adottato, a larga maggioranza, dal Consiglio comunale il 16 novembre del 2006. Il clamoroso dietrofront, però, non sarebbe del Soprintendente, Giuliana Tocco, ma direttamente dell'Avvocatura dello Stato che ha formalizzato, lo scorso 30 marzo, al presidente del Tar, Giovanni De Leo, un'inspiegabile istanza di rinvio. Sulla base della domanda formulata dall'avvocato Olga Itri, designata dall'Avvocatura dello Stato della predisposizione del ricorso, la discussione della "sospensiva", presentata contestualmente al ricorso, è stata rinviata a data da destinarsi. Nei giudizi davanti al Tar, come è noto, è la parte ricorrente a comunicare al collegio giudicante la volontà di discutere o meno la causa nei cosiddetti "preliminari" che si svolgono all'inizio dell'udienza. Il Tribunale non può che prenderne atto. Il ricorso della Soprintendenza, notificato al Comune ed alla Provincia l'ultimo giorno utile (l'8 marzo scorso) è stato depositato nella segreteria del Tar il 23 marzo subito sostenuto da Italia Nostra che ha depositato il suo intervento "ad adiuvandum". Però, qualche giorno appena dall'iscrizione del ricorso nel ruolo delle sospensive del 5 aprile, l'Avvocatura dello Stato si è ritirata. Ha comunicato, cioè, l'intenzione, per lo meno per il momento, di non voler entrare nella camera di consiglio per sostenere la domanda cautelare, fondata sia sul cosiddetto "fumus" sia sul cosiddetto "periculum in mora". Lo potrà, comunque, fare in seguito. È una modifica della strategia processuale, da parte della Soprintendenza, o la richiesta del rinvio a data da destinarsi, da parte dell'Avvocatura distrettuale, sottintende una sorta di contrasto fra ufficio ricorrente e difesa? È un "giallo" vero e proprio oppure è un semplice, banale errore? Sembra che al ricorso non sarebbe stata allegata l'istanza di fissazione. L'udienza, in tale caso, non si poteva tenere: l'Avvocatura dello Stato, pertanto, ha solo coperto un involontario errore dell'ufficio. C'è anche chi sostiene, però, che cause del genere non si possono risolvere in sede cautelare ma solo con sentenza di merito. Intanto, lo scorso 3 aprile si sono costituiti contro la Soprintendenza il Comune difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio, e la Provincia, difesa dagli avvocati Angelo Casella e Lorenzo Lentini. Italia Nostra è intervenuta con l'avvocato Oreste Cantillo.