Le sponsorizzazioni dei restauri sono state disciplinate dal cosiddetto «codice Urbani» dei Beni culturali (Dlgs 422004) che all'articolo 120 prevede i contratti di sponsorizzazione. Solo quattro le Regioni che hanno previsto una normativa specifica: l'Emilia Romagna, la Campania, l'Abruzzo e la Valle d'Aosta. La legge regionale 162002 dell'Emilia Romagna detta le «norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio» e all'articolo 7 prevede l'assegnazione di contributi regionali per gli interventi di restauro. Il comma 3 prevede la sponsorizzazione, che deve avere il via libera della Giunta regionale, con il cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti privati, prevedendo forme di pubblicità della sponsorizzazione dei lavori. Simile la legge 262002 della Campania per la valorizzazione dei centri storici, L'articolo 5, comma 13, stabilisce che «la Giunta regionale promuove intese e stipula convenzioni per la valorizzazione del patrimonio artistico (...) e la promozione della sponsorizzazione di beni da riqualificare». La prima Regione a recepire le indicazioni del codice Urbani è stata l'Abruzzo con la legge 192005 (Norme 3er la costituzione dei Consorzi dei beni culturali, delega di funzioni regionali). L'articolo 3 specifica come «i Consorzi dei beni culturali sono altresì competenti a stipulare i contratti di sponsorizzazione, di cui all'art. 120 del Dlgs 422004, elativi alla progettazione o all'at- immagini dei prodotti, si può solo tuazione di iniziative nel campo della valorizzazione dei beni culturali». I consorzi già costituiti sono quelli dell'Aquila e di Teramo. La legge 192005 della Valle d'Aosta ha modificato la legge regionale in materia di lavori pubblici del 1996, inserendo l'articolo 44-quaterdecies sui contratti di sponsorizzazione e contratti misti. Per gli scavi archeologici e i restauri a cura dello sponsor le prescrizioni si applicano solo per la qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori, demandando all'assessorato ai beni culturali le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione delle opere e la direzione dei lavori. A livello comunale la disciplina delle sponsorizzazioni si limita alla regolamentazione delle maxiaffissioni pubblicitarie. Milano è stata la prima città a prevederle sui ponteggi di cantiere per finanziare i lavori, nel 1994. Le ultime modifiche del regolamento sulle affissioni sono del 2000: per le maxiaffissioni non ci sono limiti di superficie e possono superare la durata dei cantieri. A Firenze dal 2005 le regole sono molto severe: una delibera ha previsto il divieto di pubblicità sui ponteggi di Palazzo Vecchio, del Battistero, del Duomo e del Loggiato degli Uffizi. Sugli altri edifici la cartellonistica è ridotta dal 20 all'8 della superficie totale del ponteggio, o del perimetro della recinzione. Sono vietate le immagini dei prodotti, si può solo pubblicare la ragione sociale o il nome dello sponsor. A Bologna da gennaio l'imposta per la pubblicità è ridotta sino al 90 per chi ha stipulato un contratto di sponsorizzazione. Le pubblicità non possono superare la durata dei lavori. A Roma il regolamento sulle affissioni è stato approvato dal Consiglio comunale nell'aprile 2006. La pubblicità sui ponteggi di cantiere è ammessa su una superficie non superiore al 15 del fronte espositivo, mentre il resto dei teli deve riprodurre la facciata dell'immobile. La durata dell'affissione non può superare quella del cronopro-gramma dei lavori di restauro. «Il ministero dei Beni culturali dopo la pubblicazione del codice tentò di favorire l'accordo su una normativa unitaria del settore - spiega il Sovrintendente regionale del Lazio, Luciano Marchetti - con un tavolo con le sovrintendenze e l'Anci, ma poi i lavori si sono bloccati. Dopo l'arrivo del ministro Rutelli si sta ripartendo. Il futuro delle sponsorizzazioni è legato alle affissioni, che danno maggiore visibilità agli sponsor che pagano i restauri e consentono di recuperare fondi, ma va evitata la deregulation, o i lavori saranno un pretesto per le affissioni».
I comuni limitano superfici e tempi
Il codice Urbani dei Beni culturali (Dlgs 422004) disciplina le sponsorizzazioni dei restauri. Solo quattro Regioni (Emilia Romagna, Campania, Abruzzo e Valle d'Aosta) hanno previsto normative specifiche. Le leggi regionali stabiliscono le norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica. La sponsorizzazione deve avere il via libera della Giunta regionale e il cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti privati. Le pubblicità sono ammesse sui ponteggi di cantiere, ma ci sono limiti di superficie e durata. Le città di Milano, Firenze, Bologna e Roma hanno regolamenti specifici per le affissioni.
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