I. Il principio Pubblichiamo uno stralcio dell'ordinanza n. 4660 del Consiglio di Stato «Va posta a carico dell'interessato la prova del danno subito, posto che di regola gli elementi probatori del pregiudizio sofferto sono nella esclusiva disponibilità del ricorrente: nel giudizio risarcitorio, pertanto, non può valere il criterio del principio di prova, essendo necessaria invece una prova piena e completa. È tuttavia necessario interrogarsi in merito all'ampiezza del rimarcato onere probatorio. (.) Può ritenersi assolto l'onere probatorio allorché il ricorrente indichi, a fronte di un danno certo nella sua verificazione, taluni criteri di quantificazione dello stesso, salvo il potere del giudice di vagliarne la condivisibilità attraverso l'apporto tecnico del consulente». Diventa più semplice ottenere il risarcimento da una pubblica amministrazione, quando il privato subisca danni per l'interruzione di attività edilizia. Questo è l'orientamento del Consiglio di Stato, espresso in una recente ordinanza (4460 del 5 agosto 2003). Il caso riguardava alcuni proprietari di un immobile in corso di ristrutturazione, ostacolati dal sindaco e dal ministero dei Beni culturali per presunti danneggiamenti ambientali. Dopo quattro anni di lite, una sentenza favorevole ai privati ha sbloccato la costruzione, ma nel frattempo i costi erano lievitati ed erano andate perse occasioni di vendita degli appartamenti. In casi del genere, fino al 1999, il privato poteva già dirsi fortunato se solo riusciva a proseguire nella costruzione. Spesso infatti accadeva che il Comune ponesse un vincolo al piano regolatore, rendendo inutilizzabile l'eventuale sentenza favorevole alla costruzione. Ma a partire dalla sentenza 50099 delle Sezioni unite della Cassazione, il cittadino ha una maggiore tutela verso l'amministrazione pubblica. La legge 2052000 ha aggiunto strumenti adeguati a tale tutela, quali la possibilità di condannare enti locali al risarcimento del danno, sicché l'ordinanza del Consiglio di Stato potrebbe ritenersi scontata. Invece negli ultimi anni si sono moltiplicate difficoltà operative, discussioni su come e quando chiedere il risarcimento, con prolungarsi dei tempi e dei gradi di giudizio. Accadeva quindi che mentre una lite tra due privati, che fermasse in modo illecito l'edificazione di una casa, generasse senza problemi un congruo risarcimento danni a carico di chi avesse agito con poca accortezza, quando la lite coinvolgeva un Comune, il privato era costretto a dover dimostrare una lunga serie di circostanze. Tra queste circostanze, non era agevole dimostrare il danno subito a causa del ritardo nell'attività edilizia. Più in particolare, mentre gli imprenditori possono dimostrare di aver subito un danno economico, di aver dovuto ricorrere al credito bancario e di aver perso occasioni vantaggiose, per un privato è difficile dimostrare la perdita di un utile. Occorrerebbe esibire corrispondenza attendibile con i propri fornitori, offerte di acquisto di agenzie immobiliari, contratti di appalto stipulati con imprese credibili: tutto difficile per un privato, specialmente se l'intervento edilizio è ostacolato da un'ordinanza comunale. In ogni lite chi chiede un risarcimento deve provare il danno subito, ma quando i criteri per valutare questo danno non sono certi, diventa difficile ottenere una completa soddisfazione da una sentenza di condanna. Si giunge così alla novità posta dal Consiglio di Stato, cioè allo snellimento del regime delle prove richieste al privato per ottenere la condanna di un soggetto pubblico. Se è pacifico che un danno sia avvenuto (ad esempio, per un ritardo pluriennale nell'attività edilizia), basta, secondo il Consiglio di Stato, indicare i criteri di quantificazione di tale danno. Basta, in altri termini, chiedere che il giudice condanni il soggetto pubblico al risarcimento in misura pari al lievitare dei costi di costruzione sopportati dopo anni, in aggiunta alla perdita delle occasioni di vendita degli immobili, desumibili dalle tendenze del mercato di riferimento. Non è quindi più necessario produrre corrispondenza o impegni di terze persone, caparre perse o lamentele dei potenziali acquirenti delle unità immobiliari: il calcolo delle passività subite dal privato sarà svolto sulla base di criteri generali da un consulente nominato dal giudice, il quale effettuerà un'indagine di mercato, verificherà le offerte immobiliari del periodo in osservazione e utilizzerà gli accertamenti degli uffici fiscali. In tal modo, anche a distanza di anni potrà essere risarcito il danno causato dall'amministrazione e resa effettiva la sentenza del giudice.
Edilizia, risarcito l'utile mancato
Il Consiglio di Stato ha espresso un'ordinanza che modifica il regime delle prove richieste al privato per ottenere la condanna di un soggetto pubblico. Secondo l'ordinanza, se un danno è avvenuto (ad esempio, per un ritardo pluriennale nell'attività edilizia), basta indicare i criteri di quantificazione di tale danno. Il privato non deve quindi produrre corrispondenza o impegni di terze persone per chiedere il risarcimento. Il calcolo delle passività subite dal privato sarà svolto sulla base di criteri generali da un consulente nominato dal giudice. Ciò permetterà di risarcire il danno causato dall'amministrazione anche a distanza di anni.
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