IL CASO Facendo seguito alla legge del 2003 "per la tutela e la valorizzazione dellarchitettura rurale" nazionale, che individua le tipologie da salvaguardare come testimonianza delleconomia rurale tradizionale, la Regione Campania ha di recente varato le proprie norme in materia di salvaguardia (legge 22 del 12 dicembre 2006), rimandando lindividuazione delle "tipologie di architettura rurale tradizionale" a una deliberazione di giunta, da adottarsi entro 90 giorni. Lo Stato concede alle Regioni la possibilità di intervenire in materia, anche attraverso la predisposizione di programmi pluriennali e istituisce un fondo nazionale a integrazione delle risorse locali e delle erogazioni liberali. Intanto la legge, figlia dei tempi. È chiaro che nessuna risorsa pubblica sarebbe mai stata destinata alla salvaguardia dellarchitettura rurale e vernacolare se nel frattempo non fosse intervenuto nei nostri ordinamenti un significativo aggiornamento del concetto di Cultura. Ormai non più storia, ma scienza della cultura, intesa cioè come fenomeno autonomo, cui molto ha giovato per quanto attiene al rapporto uomo e territorio la maturazione del concetto di ambiente e lo sviluppo dellecologia. Il tramonto delle pregiudiziali idealistiche, fortemente selettivo delle civiltà considerate subalterne, ha infine fatto giustizia della discriminazione fra arti liberali e arti meccaniche e oggi le nostre leggi riconoscono valore pubblico non solo agli oggetti darte o di non comune bellezza, ma anche a quelle cose o insieme di cose, che per caratteristiche intrinseche racchiudono in sé il significato di una civiltà. Tralasciando i particolari, una cosa ci conforta. Lo spirito della legge (nazionale e regionale) appare fortemente improntato alla conservazione e non alla modernizzazione del Patrimonio e del Paesaggio rurale. I modi dintervento sono rigidamente fissati nellambito del risanamento conservativo e del recupero funzionale, con esplicito riferimento alle normative in materia di restauro architettonico e ambientale e a criteri di qualità, mentre si rimanda alle competenti soprintendenze lavvio del procedimento per la dichiarazione dellinteresse culturale, ma è chiaro che il controllo pubblico dovrà essere esercitato severamente e in modo capillare, se vogliamo che il nostro patrimonio rurale, visti gli incentivi e il fenomeno delle seconde case, non diventi rapidamente a rischio di estinzione. Se guardiamo ai criteri della ricostruzione post-sismica delle campagne e dei nostri antichi casali, ci sarebbe infatti da essere fortemente preoccupati. In realtà, le buone intenzioni del legislatore e la sensibilità degli operatori della conservazione non bastano, perché le passate discriminazioni hanno avuto il loro peso. Restaurare (o risanare) una casa contadina, per luso di tecniche e materiali locali, non è esattamente la stessa cosa di una struttura urbana o di pregio e poco di tutto questo ancora sappiamo dagli studi di cultura materiale. Ne deriva un certo vuoto normativo e operativo sulle modalità dintervento per «la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche architettoniche e ambientali del patrimonio rurale tradizionale», di cui la legge parimenti intende farsi carico, che dovrà rapidamente essere colmato prima di cominciare a distribuire provvidenze e prebende pubbliche. Ma loccasione della legge regionale si presta anche a unaltra considerazione di primaria importanza e altrettanto urgente: il destino delle antiche fabbriche artigiane (mulini, cartiere, ferriere, gualchiere), le cui tracce sono presenti numerose sul territorio campano, ma ancora prive di tutela ufficiale. Il forte intreccio dellattività protoindustriale con il mondo rurale è testimoniato dal localizzarsi delle manifatture nelle campagne e lungo i corsi dacqua, sia per ragioni energetiche e di approvvigionamento delle materie prime, che per ragioni esistenziali più generali, mentre il modello di sviluppo protoindustriale è quello tipico del Mezzogiorno italiano. Limpresa artigiana si affianca allattività rurale perché i modi di produzione sono stagionali e le due economie complementari, consentendo la sopravvivenza con bassi salari. Un esempio emblematico sono state le cartiere a mano-macchina amalfitane, alcune ancora attive, mentre mulini, frantoi e forge sono spesso presenti nel microcosmo lavorativo delle masserie, autentiche manifatture contadine. Se è vero che è stato legiferato con riferimento alleconomia rurale e alla Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 2000), lipotesi di una estensione delle "tipologie rurali tradizionali", ancora da individuare, alle testimonianze del lavoro artigiano e ai paesaggi protoindustriali, non solo non appaiono peregrine, ma rappresentano ormai una assoluta priorità nel contesto delle testimonianze culturali da salvaguardare. In assenza di provvedimenti specifici per la tutela del nostro Patrimonio (proto)Industriale, facciamo dunque appello in tal senso ai lavori in itinere della giunta regionale, augurandoci che la cosa sia possibile.